(Pubblicata nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale 
   della Regione siciliana (p. I) n. 34 del 17 agosto 2012 (n. 35) 
 
 
                        L'ASSEMBLEA REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                 Istituzione dell'Autorita' Garante 
                   per l'infanzia e l'adolescenza 
 
    1. E' istituita presso la Presidenza  della  Regione  l'Autorita'
Garante  per  l'infanzia  e  l'adolescenza,  di  seguito   denominata
'Garante', al fine di garantire e promuovere la piena attuazione  dei
diritti riconosciuti alle persone minori di  eta'  dalla  Convenzione
sui diritti del fanciullo, adottata a New York il 20  novembre  1989,
ratificata dalla legge 27 maggio 1991, n. 176. 
    2. Il Garante svolge la propria attivita' in  piena  autonomia  e
con indipendenza di giudizio e valutazione e  non  e'  sottoposto  ad
alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale.