(Pubblicata nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana (p. I) n. 34 del 17 agosto 2012 (n. 35) L'ASSEMBLEA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Istituzione dell'Autorita' Garante per l'infanzia e l'adolescenza 1. E' istituita presso la Presidenza della Regione l'Autorita' Garante per l'infanzia e l'adolescenza, di seguito denominata 'Garante', al fine di garantire e promuovere la piena attuazione dei diritti riconosciuti alle persone minori di eta' dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, adottata a New York il 20 novembre 1989, ratificata dalla legge 27 maggio 1991, n. 176. 2. Il Garante svolge la propria attivita' in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione e non e' sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale.