(Pubblicata nel Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale 
  della Regione Siciliana - Parte I - n. 41 del 28 settembre 2012) 
 
 
                        L'ASSEMBLEA REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
Modifiche alla legge regionale dell'8 aprile 2010, n. 9,  in  materia
  di partecipazione dei comuni alle S.R.R., di gestione  liquidatoria
  dei consorzi e delle societa' d'ambito e di affidamento provvisorio
  delle gestioni. 
    1. All'art. 4 della  legge  regionale  8  aprile  2010,  n.  9  e
successive modifiche  ed  integrazioni  sono  apportate  le  seguenti
modifiche: 
      a) alla lettera m) del comma 2 dopo la parola  «differenziata;»
sono aggiunte le seguenti: «a tal fine possono  stipulare  accordi  e
convenzioni con altri  comuni  per  ottimizzare  la  stessa  raccolta
differenziata nel contenimento dei costi e nella tutela ambientale;»; 
      b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
        «2-bis. I comuni che hanno avviato la raccolta  differenziata
porta a porta utilizzando  forza  lavoro  del  servizio  civico  sono
autorizzati a proseguire utilizzando contributi per  il  sostegno  al
reddito.»; 
      c) al comma 3 le parole «20 per cento»  sono  sostituite  dalle
parole «dieci per cento». 
    2. Al comma 6 dell'art. 6  della  legge  regionale  n.  9/2010  e
successive modifiche ed integrazioni, le parole  «31  dicembre  2007»
sono sostituite dalle parole «31 dicembre 2011». 
    3. Al comma 1 dell'art. 15 della  legge  regionale  n.  9/2010  e
successive modifiche ed  integrazioni,  sono  apportate  le  seguenti
modifiche: 
        a)  dopo  le  parole  «previste  dall'art.  202  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152»  sono  inserite  le  seguenti:  «e
secondo quanto stabilito dalla normativa comunitaria»; 
        b) le parole «provvedono ad»  sono  sostituite  dalla  parola
«possono». 
    4. Al comma 3 dell'art. 17 della  legge  regionale  n.  9/2010  e
successive modifiche ed  integrazioni,  le  parole  «almeno  5»  sono
sostituite dalle parole «almeno tre». 
    5. All'art. 18 della  legge  regionale  n.  9/2010  e  successive
modifiche ed integrazioni, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: 
    «5-bis. Qualora non vengano rispettati i termini di cui ai  commi
2 e 3, trova applicazione il comma 4-quater dell'art. 2  della  legge
regionale 5 aprile 2011, n. 5». 
    6. All'art. 19 della  legge  regionale  n.  9/2010  e  successive
modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche: 
      a) ai commi 1 e 2 le parole «31 dicembre 2009» sono  sostituite
dalle parole «30 giugno 2012»; 
      b) al comma 2-bis sono apportate le seguenti modifiche: 
        1) le parole da «il cui rimborso»  fino  alle  parole  «comma
2-ter» sono soppresse; 
        2) (punto omesso in quanto impugnato  dal  Commissario  dello
Stato ai sensi dell'art. 28 dello statuto); 
        3) (punto omesso in quanto impugnato  dal  Commissario  dello
Stato ai sensi dell'art. 28 dello statuto); 
      c) al comma 2-ter sono apportate le seguenti modifiche: 
        1) dopo  le  parole  «e  dai  comuni  soci  asseverato»  sono
inserite le seguenti: «mediante delibera di giunta»; 
        2) le parole «nei termini stabiliti»  sono  sostituite  dalle
parole «entro il 30 settembre 2012»; 
      d) (lettera omessa in quanto impugnata  dal  Commissario  dello
Stato ai sensi dell'art. 28 dello statuto); 
      e) (lettera omessa in quanto impugnata  dal  Commissario  dello
Stato ai sensi dell'art. 28 dello statuto).