(Pubblicata nel Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - Parte I - n. 41 del 28 settembre 2012) L'ASSEMBLEA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Modifiche alla legge regionale dell'8 aprile 2010, n. 9, in materia di partecipazione dei comuni alle S.R.R., di gestione liquidatoria dei consorzi e delle societa' d'ambito e di affidamento provvisorio delle gestioni. 1. All'art. 4 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche: a) alla lettera m) del comma 2 dopo la parola «differenziata;» sono aggiunte le seguenti: «a tal fine possono stipulare accordi e convenzioni con altri comuni per ottimizzare la stessa raccolta differenziata nel contenimento dei costi e nella tutela ambientale;»; b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. I comuni che hanno avviato la raccolta differenziata porta a porta utilizzando forza lavoro del servizio civico sono autorizzati a proseguire utilizzando contributi per il sostegno al reddito.»; c) al comma 3 le parole «20 per cento» sono sostituite dalle parole «dieci per cento». 2. Al comma 6 dell'art. 6 della legge regionale n. 9/2010 e successive modifiche ed integrazioni, le parole «31 dicembre 2007» sono sostituite dalle parole «31 dicembre 2011». 3. Al comma 1 dell'art. 15 della legge regionale n. 9/2010 e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo le parole «previste dall'art. 202 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152» sono inserite le seguenti: «e secondo quanto stabilito dalla normativa comunitaria»; b) le parole «provvedono ad» sono sostituite dalla parola «possono». 4. Al comma 3 dell'art. 17 della legge regionale n. 9/2010 e successive modifiche ed integrazioni, le parole «almeno 5» sono sostituite dalle parole «almeno tre». 5. All'art. 18 della legge regionale n. 9/2010 e successive modifiche ed integrazioni, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: «5-bis. Qualora non vengano rispettati i termini di cui ai commi 2 e 3, trova applicazione il comma 4-quater dell'art. 2 della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5». 6. All'art. 19 della legge regionale n. 9/2010 e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) ai commi 1 e 2 le parole «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle parole «30 giugno 2012»; b) al comma 2-bis sono apportate le seguenti modifiche: 1) le parole da «il cui rimborso» fino alle parole «comma 2-ter» sono soppresse; 2) (punto omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello statuto); 3) (punto omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello statuto); c) al comma 2-ter sono apportate le seguenti modifiche: 1) dopo le parole «e dai comuni soci asseverato» sono inserite le seguenti: «mediante delibera di giunta»; 2) le parole «nei termini stabiliti» sono sostituite dalle parole «entro il 30 settembre 2012»; d) (lettera omessa in quanto impugnata dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello statuto); e) (lettera omessa in quanto impugnata dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello statuto).