(Pubblicata nel S.O. alla Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana (Parte I) n. 41 del 28 settembre 2012) L'ASSEMBLEA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Istituzione e finalita' 1. Per l'effettiva attuazione degli articoli 3, 51 e 117, settimo comma, della Costituzione e dell'art. 3 dello Statuto, e' istituita la Commissione regionale per la promozione di condizioni di pari opportunita' tra uomo e donna e per la rimozione degli ostacoli che di fatto costituiscono discriminazione diretta o indiretta nei confronti delle donne. 2. La Commissione ha sede presso la Presidenza della Regione e svolge funzioni consultive nei confronti dell'Assemblea regionale siciliana e del Governo della Regione. 3. La Commissione esercita le sue funzioni in piena autonomia, operando anche per uno stretto raccordo tra le realta' e le esperienze femminili nella Regione e le donne elette nelle istituzioni. Puo' avere rapporti esterni ed assumere iniziative di partecipazione, informazione, ricerca e consultazione.