(Pubblicata nel S.O. alla Gazzetta ufficiale 
   della Regione Siciliana (Parte I) n. 41 del 28 settembre 2012) 
 
 
                        L'ASSEMBLEA REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                       Istituzione e finalita' 
 
    1. Per l'effettiva attuazione degli articoli 3, 51 e 117, settimo
comma, della Costituzione e dell'art. 3 dello Statuto,  e'  istituita
la Commissione regionale per la  promozione  di  condizioni  di  pari
opportunita' tra uomo e donna e per la rimozione degli  ostacoli  che
di  fatto  costituiscono  discriminazione  diretta  o  indiretta  nei
confronti delle donne. 
    2. La Commissione ha sede presso la Presidenza  della  Regione  e
svolge funzioni consultive  nei  confronti  dell'Assemblea  regionale
siciliana e del Governo della Regione. 
    3. La Commissione esercita le sue funzioni  in  piena  autonomia,
operando  anche  per  uno  stretto  raccordo  tra  le  realta'  e  le
esperienze  femminili  nella  Regione  e  le   donne   elette   nelle
istituzioni. Puo' avere rapporti esterni ed  assumere  iniziative  di
partecipazione, informazione, ricerca e consultazione.