(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 43 del 25 ottobre 2012) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1); Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte; Vista la legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61; Visti i regolamenti regionali 19 maggio 2008, n. 8, 22 dicembre 2008, n. 19, 23 febbraio 2009, n. 2, 28 luglio 2009, n. 9, 17 dicembre 2010, n. 20, 20 settembre 2011, n. 7; Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 24-4817 del 22 ottobre 2012; Emana: il seguente regolamento: Regolamento regionale recante: «Modifiche all'art. 25 del regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R (Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma d'azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61))». Art. 1 Modifiche all'art. 25 del regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R 1. La lettera b) del comma 1 dell'art. 25 del regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R, come sostituito dall'art. 7, comma 1 del regolamento regionale 20 settembre 2011, n. 7/R, e' sostituita dalla seguente: «b) centoventi giorni (a partire dal 1° novembre) per i liquami, i materiali ad essi assimilati e per le acque reflue, fatto salvo il liquame distribuito su terreni dotati di copertura vegetale (prati, pascoli, cereali vernini, erbai autunno-invernali, colture arboree inerbite, cover-crops) oppure su terreni con residui colturali ed in preparazione di una semina primaverile anticipata, per il quale il divieto si applica nel periodo 15 novembre - 15 febbraio.». 2. Il comma 2 dell'art. 25 del regolamento regionale 10/R/2007, come sostituito dall'art. 7, comma 2 del regolamento regionale 7/R/2011, e' sostituito dal seguente: «2. Su richiesta motivata e provvedendo ad informarne il Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare, la Giunta regionale puo' disporre la temporanea sospensione dei periodi di divieto di cui al comma 1 in caso di particolari situazioni climatiche, con l'esclusione del periodo 1° novembre - 31 gennaio nel caso dello spandimento dei liquami e dei materiali ad essi assimilati.». 3. Dopo il comma 2 dell'art. 25 del regolamento regionale 10/R/2007, come sostituito dall'art. 7, comma 2 del regolamento regionale 7/R/2011, e' inserito il seguente: «2-bis. Su richiesta motivata e provvedendo ad informarne il Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare, la Giunta regionale puo' disporre una diversa decorrenza dei periodi di cui al comma 1 lettera b) in caso di particolari situazioni climatiche, con l'esclusione del periodo 1° dicembre - 31 gennaio.».