(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte 
                     n. 43 del 25 ottobre 2012) 
 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
    Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla  legge
costituzionale 22 novembre 1999, n. 1); 
    Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte; 
    Vista la legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61; 
    Visti i regolamenti regionali 19 maggio 2008, n. 8,  22  dicembre
2008, n. 19, 23 febbraio 2009,  n.  2,  28  luglio  2009,  n.  9,  17
dicembre 2010, n. 20, 20 settembre 2011, n. 7; 
    Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 24-4817  del  22
ottobre 2012; 
 
                               Emana: 
 
il seguente regolamento: 
    Regolamento  regionale  recante:  «Modifiche  all'art.   25   del
regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R  (Disciplina  generale
dell'utilizzazione agronomica  degli  effluenti  zootecnici  e  delle
acque reflue e programma d'azione per le zone vulnerabili da  nitrati
di origine agricola (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61))». 
                               Art. 1 
 
Modifiche all'art. 25 del regolamento regionale 29 ottobre  2007,  n.
                                10/R 
 
    1. La lettera  b)  del  comma  1  dell'art.  25  del  regolamento
regionale 29 ottobre 2007, n.  10/R,  come  sostituito  dall'art.  7,
comma 1 del regolamento regionale  20  settembre  2011,  n.  7/R,  e'
sostituita dalla seguente: 
      «b) centoventi  giorni  (a  partire  dal  1°  novembre)  per  i
liquami, i materiali ad essi assimilati e per le acque reflue,  fatto
salvo il liquame distribuito su terreni dotati di copertura  vegetale
(prati, pascoli, cereali vernini,  erbai  autunno-invernali,  colture
arboree  inerbite,  cover-crops)  oppure  su  terreni   con   residui
colturali ed in preparazione di una  semina  primaverile  anticipata,
per il quale il divieto si applica  nel  periodo  15  novembre  -  15
febbraio.». 
    2. Il comma 2 dell'art. 25 del regolamento  regionale  10/R/2007,
come sostituito  dall'art.  7,  comma  2  del  regolamento  regionale
7/R/2011, e' sostituito dal seguente: 
      «2. Su  richiesta  motivata  e  provvedendo  ad  informarne  il
Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare, la Giunta
regionale puo' disporre la  temporanea  sospensione  dei  periodi  di
divieto  di  cui  al  comma  1  in  caso  di  particolari  situazioni
climatiche, con l'esclusione del periodo 1° novembre - 31 gennaio nel
caso  dello  spandimento  dei  liquami  e  dei  materiali   ad   essi
assimilati.». 
    3. Dopo  il  comma  2  dell'art.  25  del  regolamento  regionale
10/R/2007, come sostituito  dall'art.  7,  comma  2  del  regolamento
regionale 7/R/2011, e' inserito il seguente: 
      «2-bis. Su richiesta motivata e provvedendo  ad  informarne  il
Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare, la Giunta
regionale puo' disporre una diversa decorrenza dei periodi di cui  al
comma 1 lettera b) in caso di particolari situazioni climatiche,  con
l'esclusione del periodo 1° dicembre - 31 gennaio.».