(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 56 del 22 ottobre 2012) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: (Omissis). Art. 1 Denominazione dei beni regionali 1. La Regione Toscana dispone la denominazione dei propri beni demaniali e del proprio patrimonio indisponibile e disponibile. 2. I nomi dei beni di cui all'art. 1, sono deliberati dalla Giunta regionale, sulla base del parere espresso dalla Consulta per la denominazione dei beni regionali, di cui all'art. 2. 3. L'attribuzione del nome si aggiunge alle denominazioni e classificazioni eventualmente esistenti, attribuite ai beni regionali ai sensi di norme statali o dell'Unione europea.