(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 56 
                        del 22 ottobre 2012) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
(Omissis). 
                               Art. 1 
 
                  Denominazione dei beni regionali 
 
    1. La Regione Toscana dispone la denominazione  dei  propri  beni
demaniali e del proprio patrimonio indisponibile e disponibile. 
    2. I nomi dei beni di  cui  all'art.  1,  sono  deliberati  dalla
Giunta regionale, sulla base del parere espresso dalla  Consulta  per
la denominazione dei beni regionali, di cui all'art. 2. 
    3. L'attribuzione del  nome  si  aggiunge  alle  denominazioni  e
classificazioni eventualmente esistenti, attribuite ai beni regionali
ai sensi di norme statali o dell'Unione europea.