(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
   della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 45 del 7 novembre 2012) 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
    Vista la legge  regionale  22  aprile  2002,  n.  12  concernente
"Disciplina organica  dell'artigianato"  e  successive  modifiche  ed
integrazioni; 
    Visto l'art. 26  della  citata  legge  regionale  12/2002  ed  in
particolare: 
    -il comma 1, che disciplina i  percorsi  formativi  attraverso  i
quali e' possibile  conseguire  la  qualificazione  professionale  di
estetista; 
    -il  comma  3,  il  quale  stabilisce  che  i  suddetti  percorsi
professionali sono realizzati  nell'ambito  dei  piani  regionali  di
formazione professionale di cui alla legge regionale 16 novembre 1982
n. 76 e successive modifiche ed integrazioni; 
    -il comma 4, che demanda ad apposito regolamento di esecuzione la
definizione dei programmi dei corsi previsti al comma 1 dell'art.  26
e la composizione della commissione d'esame; 
    Visto il "Regolamento di esecuzione di cui all'art.  26  comma  4
della legge regionale 22 aprile 2002, n.  12,  per  il  conseguimento
della qualificazione professionale di estetista", emanato con proprio
decreto 7 febbraio 2003, n. 025/Pres.  e  pubblicato  sul  Bollettino
ufficiale della Regione n. 10 del 5 marzo 2003; 
    Considerato che la materia disciplinata dal  regolamento  emanato
con proprio decreto n.  025/Pres./2003  determina  il  coinvolgimento
delle competenze dell'Assessorato regionale alle attivita' produttive
e  dell'Assessorato  al  lavoro,   formazione,   commercio   e   pari
opportunita'; 
    Visto  il  comma  3  dell'art.  3  -  Commissione  d'esame-   del
Regolamento sopra citato, il quale dispone: 
    3. La Commissione e' composta da: 
    a) un  dipendente  della  Direzione  Regionale  della  formazione
professionale, di categoria non  inferiore  a  D5,  con  funzioni  di
Presidente; 
    b) un dipendente della  Direzione  regionale  dell'artigianato  e
della cooperazione,di categoria non inferiore a D5; 
    c) due dipendenti regionali esperti  nelle  materie  fondamentali
impartite  nei  corsi,  designati  dalla  Direzione  regionale  della
formazione professionale; 
    d) un esperto designato congiuntamente dalle organizzazioni degli
artigiani piu' rappresentative a livello regionale, di cui al comma 3
dell'art. 2 della legge regionale 12/2002; 
    Considerato che, al fine di ampliare la  possibilita'  di  scelta
dei commissari d'esame da parte delle Direzioni centrali  competenti,
si ritiene necessario allargare la  partecipazione  alla  commissione
d'esame ai dipendenti regionali di categoria non inferiore a D; 
    Attesa la specificita' della materia in argomento per la quale si
ritiene opportuno prevedere la possibile presenza in  commissione  di
esame di docenti dei corsi autorizzati dalla Regione  in  alternativa
ai  dipendenti  regionali  designati  come  esperti   nelle   materie
fondamentali  impartite  nei  corsi  secondo  quanto  disposto  dalla
lettera c) comma 3 del Regolamento suddetto; 
    Considerato che, a causa del progressivo ed imminente esaurimento
del personale regionale in  servizio  in  possesso  delle  competenze
necessarie richieste per la composizione  delle  commissioni  d'esame
suddette, si rende necessario poter scegliere i commissari d'esame di
cui alle lettere a) b) e c) del comma 3 dell'art. 3  del  Regolamento
sopra citato anche tra il personale regionale in quiescenza che abbia
posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica prevista; 
    Ritenuto necessario,  per  i  motivi  suddetti,  provvedere  alla
modifica del comma 3 e all'introduzione del comma 3-bis  dell'art.  3
del citato regolamento emanato con proprio decreto 7  febbraio  2003,
n. 025/Pres./2003; 
    Visto l'art. 42 dello Statuto  speciale  della  Regione  Autonoma
Friuli Venezia Giulia; 
    Visto l'art. 14 delle legge regionale  18  giugno  2007,  n.  17,
avente ad  oggetto  "Determinazione  della  forma  di  governo  della
Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale,  ai
sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia"; 
    Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1822 di  data
18 ottobre 2012; 
 
                              Decreta: 
 
    1. E' emanato il Regolamento recante "Modifiche al Regolamento di
esecuzione di cui all'art. 26 comma 4 della legge regionale 22 aprile
2002, n. 12, per il conseguimento della qualificazione  professionale
di estetista, emanato con decreto del Presidente della Regione  n.  7
febbraio  2003  n.  25/Pres",  nel   testo   allegato   al   presente
provvedimento del quale forma parte integrale e sostanziale. 
    2. E' fatto obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  fare
osservare come Regolamento della Regione. 
    3. Il presente decreto e'  pubblicato  sul  Bollettino  ufficiale
della Regione. 
 
                                TONDO