(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Molise n.  28  del
                          16 novembre 2012) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              Promulga 
 
    la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
          Definizione di autoservizio pubblico non di linea 
 
    1. Ai sensi dell'articolo 1 della legge 15 gennaio  1992,  n.  21
(Legge quadro  per  il  trasporto  di  persone  mediante  autoservizi
pubblici non di linea), sono definiti  autoservizi  pubblici  non  di
linea quelli che provvedono al trasporto collettivo od individuale di
persone,  con  funzione  complementare  ed  integrativa  rispetto  ai
trasporti pubblici di linea ferroviari,  automobilistici,  marittimi,
lacuali  ed  aerei,  e  che  vengono  effettuati,  a  richiesta   dei
trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o  periodico,
su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta. 
    2. Costituiscono autoservizi pubblici non di linea: 
      a) il servizio taxi con autovettura, motocarrozzetta, natante e
con veicolo a trazione animale; 
      b) il servizio  di  noleggio  con  conducente  ed  autovettura,
motocarrozzetta, natante e veicolo a trazione animale.