(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 58 
                        del 7 novembre 2012) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
Sospensione disposizioni  di  cui  alla  legge  regionale  n.  1  del
10.01.2012 "Disposizioni finanziarie per la  redazione  del  bilancio
annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Abruzzo"  -  Legge
                     Finanziaria Regionale 2012 
 
    1. Il comma 1 dell'art. 1 (Rifinanziamento  di  leggi  regionali)
della legge regionale 10 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni finanziarie
per la redazione del bilancio annuale 2012  e  pluriennale  2012-2014
della  Regione   Abruzzo   (Legge   Finanziaria   Regionale   2012)),
limitatamente al rifinanziamento della L.R.  n..  72  del  28.04.2000
(Rifinanziamento  della  L.R.  21.06.1996,  n.  39:   Contributo   ai
cittadini abruzzesi portatori di handicap psicofisici  che  applicano
il metodo "Doman"), e' sospeso sino alla  conclusione  del  piano  di
rientro. 
    2. Il comma  2  dell'art.  42  (Modifiche  alla  legge  regionale
6/2011) della legge regionale 10 gennaio 2012, n. 1, e' sospeso  sino
alla conclusione del piano di rientro. 
    3. L'art.  44  (Costo  massimo  delle  prestazioni)  della  legge
regionale 10 gennaio 2012, n. 1, e' sospeso sino alla conclusione del
piano di rientro. 
    4. L'art. 46 (Disposizioni  in  materia  sanitaria)  della  legge
regionale 10 gennaio 2012, n. 1, e' sospeso sino alla conclusione del
piano di rientro.