(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 58 del 7 novembre 2012) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1 Sospensione disposizioni di cui alla legge regionale n. 1 del 10.01.2012 "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Abruzzo" - Legge Finanziaria Regionale 2012 1. Il comma 1 dell'art. 1 (Rifinanziamento di leggi regionali) della legge regionale 10 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2012)), limitatamente al rifinanziamento della L.R. n.. 72 del 28.04.2000 (Rifinanziamento della L.R. 21.06.1996, n. 39: Contributo ai cittadini abruzzesi portatori di handicap psicofisici che applicano il metodo "Doman"), e' sospeso sino alla conclusione del piano di rientro. 2. Il comma 2 dell'art. 42 (Modifiche alla legge regionale 6/2011) della legge regionale 10 gennaio 2012, n. 1, e' sospeso sino alla conclusione del piano di rientro. 3. L'art. 44 (Costo massimo delle prestazioni) della legge regionale 10 gennaio 2012, n. 1, e' sospeso sino alla conclusione del piano di rientro. 4. L'art. 46 (Disposizioni in materia sanitaria) della legge regionale 10 gennaio 2012, n. 1, e' sospeso sino alla conclusione del piano di rientro.