(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 48/I-II del 27 ottobre 2012) IL CONSIGLIO PROVINCIALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Promulga la seguente legge: Art. 1 Oggetto e principi 1. La Provincia autonoma di Bolzano contribuisce, ai sensi dell'art. 2 della Costituzione, alla valorizzazione dei servizi volontari nonche' alla promozione delle forme peculiari dell'impegno civile della popolazione provinciale, avvalendosi, per il raggiungimento di questo fine, delle risorse della societa' civile e del volontariato nonche' dei propri servizi in campo sociale, sanitario, culturale, ambientale, educativo e del tempo libero. 2. I servizi volontari di cui alla presente legge sono finalizzati a: a) valorizzare la cittadinanza attiva, assicurando la partecipazione delle cittadine e dei cittadini alla societa' tramite l'accesso ai servizi volontari senza distinzione di eta', sesso e di appartenenza culturale o religiosa; b) offrire ai giovani sia nell'espletamento del servizio civile volontario che dei servizi volontari estivi, l'opportunita' di rafforzare la loro coscienza sociale e di maturare esperienze e conoscenze utili ad orientarli nei loro percorsi personali e lavorativi, nonche' a rafforzare il loro senso di responsabilita' per il bene comune della nostra societa'; c) offrire alle persone adulte di ogni eta' le condizioni per mettere a disposizione della comunita' le competenze acquisite e le esperienze maturate in cambio di benefici e crediti; d) promuovere attraverso i servizi volontari progetti ed iniziative finalizzati a soddisfare le necessita' e le esigenze della collettivita', con particolare riguardo alle fasce piu' deboli e svantaggiate della societa'; e) incentivare settori e azioni innovative quali la cultura della pace e della solidarieta' nonche' forme alternative di interventi non violenti da promuovere in situazioni di crisi; f) promuovere lo sviluppo sostenibile della societa' sia a livello provinciale che globale.