(Pubblicato nel Bollettino ufficiale 
  della Regione Trentino-Alto Adige n. 49/I-II del 4 dicembre 2012) 
 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
    Vista la deliberazione della giunta provinciale  del  5  novembre
2012, n. 1640; 
 
                              E m a n a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
      Definizione ed accertamento dello stato di disoccupazione 
 
    1. Si definisce  stato  di  disoccupazione  la  condizione  della
persona senza alcuna occupazione retribuita, che  sia  immediatamente
disponibile  alla  ricerca  e  allo   svolgimento   di   un'attivita'
lavorativa. Per gli effetti del  presente  regolamento  lo  stato  di
disoccupazione e' riconosciuto alle persone residenti o con domicilio
stabile in Provincia di Bolzano. 
    2. Per comprovare il proprio stato di disoccupazione  la  persona
interessata deve presentarsi presso  l'Ufficio  provinciale  servizio
lavoro e rendere  una  contestuale  dichiarazione  di  disponibilita'
immediata  alla  ricerca  ed   allo   svolgimento   di   un'attivita'
lavorativa. La giunta provinciale puo' stabilire che, per determinati
gruppi di persone, il riconoscimento dello  stato  di  disoccupazione
possa avvenire anche  a  prescindere  dalla  presentazione  suddetta,
mediante registrazione della persona interessata  sul  sito  Internet
della  ripartizione  provinciale  lavoro.  In  tal  caso  la  persona
interessata  deve  confermare  il  proprio  stato  di  disoccupazione
presentandosi  entro  i  successivi  30   giorni   presso   l'ufficio
provinciale servizio lavoro,  pena  il  disconoscimento  dello  stato
medesimo a decorrere dal trentunesimo giorno. Tale  conferma  non  e'
necessaria in caso di disoccupati stagionali. 
    3. L'ufficio  provinciale  servizio  lavoro  sottoscrive  con  la
persona disoccupata un patto di servizio, che prevede: 
      a)  l'indicazione  delle  prestazioni  offerte  e  dei  servizi
erogati dall'ufficio provinciale servizio lavoro, l'eventuale  rinvio
ad altri servizi di mediazione lavoro riconosciuti in  Alto  Adige  e
indicazioni in materia di orientamento professionale; 
      b) colloqui obbligatori presso l'ufficio  provinciale  servizio
lavoro e informazioni circa le condizioni che determinano la  perdita
dello stato di disoccupazione; 
      c) l'impegno da parte  della  persona  interessata  a  svolgere
tutte le misure concordate e ad effettuare  una  ricerca  attiva  del
lavoro. 
    4. Il patto  di  servizio  e'  integrato  da  un  piano  d'azione
individuale, nel quale si stabiliscono misure per una ricerca  attiva
del lavoro e per migliorare l'occupabilita' della persona.