(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 49/I-II del 4 dicembre 2012) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Vista la deliberazione della giunta provinciale del 5 novembre 2012, n. 1640; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1 Definizione ed accertamento dello stato di disoccupazione 1. Si definisce stato di disoccupazione la condizione della persona senza alcuna occupazione retribuita, che sia immediatamente disponibile alla ricerca e allo svolgimento di un'attivita' lavorativa. Per gli effetti del presente regolamento lo stato di disoccupazione e' riconosciuto alle persone residenti o con domicilio stabile in Provincia di Bolzano. 2. Per comprovare il proprio stato di disoccupazione la persona interessata deve presentarsi presso l'Ufficio provinciale servizio lavoro e rendere una contestuale dichiarazione di disponibilita' immediata alla ricerca ed allo svolgimento di un'attivita' lavorativa. La giunta provinciale puo' stabilire che, per determinati gruppi di persone, il riconoscimento dello stato di disoccupazione possa avvenire anche a prescindere dalla presentazione suddetta, mediante registrazione della persona interessata sul sito Internet della ripartizione provinciale lavoro. In tal caso la persona interessata deve confermare il proprio stato di disoccupazione presentandosi entro i successivi 30 giorni presso l'ufficio provinciale servizio lavoro, pena il disconoscimento dello stato medesimo a decorrere dal trentunesimo giorno. Tale conferma non e' necessaria in caso di disoccupati stagionali. 3. L'ufficio provinciale servizio lavoro sottoscrive con la persona disoccupata un patto di servizio, che prevede: a) l'indicazione delle prestazioni offerte e dei servizi erogati dall'ufficio provinciale servizio lavoro, l'eventuale rinvio ad altri servizi di mediazione lavoro riconosciuti in Alto Adige e indicazioni in materia di orientamento professionale; b) colloqui obbligatori presso l'ufficio provinciale servizio lavoro e informazioni circa le condizioni che determinano la perdita dello stato di disoccupazione; c) l'impegno da parte della persona interessata a svolgere tutte le misure concordate e ad effettuare una ricerca attiva del lavoro. 4. Il patto di servizio e' integrato da un piano d'azione individuale, nel quale si stabiliscono misure per una ricerca attiva del lavoro e per migliorare l'occupabilita' della persona.