(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria - Parti I, II (serie generale) n. 46 del 24 ottobre 2012) LA GIUNTA REGIONALE Ha approvato La Commissione consiliare competente ha espresso il parere previsto dall'art. 39, comma 1 dello statuto regionale. LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Emana il seguente regolamento: Art. 1 Modificazioni all'art. 2" 1. Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 2 del regolamento regionale 20 maggio 2011, n. 5 - Norme concernenti gli interventi per le famiglie vulnerabili in attuazione dell' art. 7 della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 13 (Disciplina dei servizi e degli interventi a favore della famiglia), le parole: "fra euro 7.500,00 e euro 23.000,00" sono sostituite dalle seguenti: "fra euro 4.500,00 e euro 15.000,00". 2. Al punto 1) della lettera c) del comma 1 dell'art. 2 del r.r. 5/2011, la parola: "altro" e' soppressa. 3. Al punto 4) della lettera c) del comma 1 dell'art. 2 del r.r. 5/2011, dopo le parole: "o di fatto" sono aggiunte le seguenti: "o divorzio.