(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria - 
       Parti I, II (serie generale) n. 46 del 24 ottobre 2012) 
 
 
                        LA GIUNTA REGIONALE  
 
 
                            Ha approvato 
 
La Commissione consiliare competente ha espresso il  parere  previsto
dall'art. 39, comma 1 dello statuto regionale. 
 
                LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
 
 
                                Emana 
 
il seguente regolamento: 
                               Art. 1 
 
                      Modificazioni all'art. 2" 
 
    1. Alla lettera b)  del  comma  1  dell'art.  2  del  regolamento
regionale 20 maggio 2011, n. 5 - Norme concernenti gli interventi per
le famiglie vulnerabili  in  attuazione  dell'  art.  7  della  legge
regionale 16 febbraio 2010, n. 13 (Disciplina  dei  servizi  e  degli
interventi a favore della famiglia), le parole: "fra euro 7.500,00  e
euro 23.000,00" sono sostituite dalle seguenti: "fra euro 4.500,00  e
euro 15.000,00". 
    2. Al punto 1) della lettera c) del comma 1 dell'art. 2 del  r.r.
5/2011, la parola: "altro" e' soppressa. 
    3. Al punto 4) della lettera c) del comma 1 dell'art. 2 del  r.r.
5/2011, dopo le parole: "o di fatto" sono aggiunte  le  seguenti:  "o
divorzio.