(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia n. 49 del 5 dicembre 2012) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunita'); Visto in particolare l'art. 20, comma 3 della legge regionale 5/2012, che autorizza l'Amministrazione regionale, anche tramite delega alla Unione Regionale delle Camere di Commercio del Friuli Venezia Giulia (Unioncamere FVG), al fine di valorizzare l'imprenditorialita' giovanile quale fattore determinante dello sviluppo economico e sociale del Friuli Venezia Giulia, a concedere contributi in conto capitale a sostegno di progetti di imprenditoria giovanile, a parziale copertura dei costi per la realizzazione dei pertinenti investimenti nonche' delle spese di costituzione e primo impianto, relative a interventi che valorizzino, in particolare, lo sviluppo di sinergie con altre iniziative di promozione di nuove idee imprenditoriali realizzate da enti pubblici e privati; Ritenuto opportuno attuare la linea contributiva di cui al citato art. 20, comma 3 della legge regionale 5/2012, attraverso Unioncamere FVG, ai fini di accelerazione dell'attivazione della misura; Visto il regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione europea del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore «de minimis», pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea serie L n. 379 del 28 dicembre 2006; Atteso che, ai sensi dell'art. 20, comma 4 della citata legge regionale 5/2012, i criteri e le modalita' di concessione dei contributi nel rispetto della normativa comunitaria concernente gli aiuti di Stato, sono stabilite con regolamento emanato dal Presidente della Regione, su proposta dell'assessore alle attivita' produttive e dell'assessore competente alle risorse rurali, agroalimentari e forestali, sentito il Tavolo di coordinamento politico e istituzionale di cui all'art. 6, comma 1 della citata legge regionale 5/2012; Visto l'art. 20, comma 4-bis, il quale prevede che in sede di prima applicazione il regolamento e' emanato anche nelle more della costituzione del citato Tavolo di coordinamento politico e istituzionale; Visto il testo allegato recante il «Regolamento concernente criteri e modalita' per la concessione di contributi ai sensi dell'art. 20, commi 3 e 4, della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 a sostegno di progetti di imprenditoria giovanile»; Ritenuto di emanare il suddetto regolamento sulla base delle citate disposizione normative; Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modificazioni; Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; Visto l'art. 14 delle legge regionale 18 giugno 2007, n. 17, avente ad oggetto «Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia»; Su conforme deliberazione della Giunta regionale 21 novembre 2012, n. 2037 con la quale e' stato approvato il suddetto regolamento; Decreta: 1. E' emanato per quanto in premessa il «Regolamento concernente criteri e modalita' per la concessione di contributi ai sensi dell'art. 20, commi 3 e 4, della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 a sostegno di progetti di imprenditoria giovanile», nel testo allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 2. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. 3. Il presente decreto sara' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. TONDO