(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 47 del 22 novembre 2012) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1 Modifiche all'articolo 14 della legge regionale n. 9 giugno 1994, n. 18 1. Al comma 3 dell'articolo 14 della legge regionale n. 9 giugno 1994, n. 18 (Norme di attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381 «Disciplina delle cooperative sociali»), come modificato dall'articolo 61 della legge regionale n. 8 gennaio 2004, n. 1, le parole «detto contributo non puo' superare l'importo massimo di lire 50.000.000.» sono soppresse.