(Pubblicata nel Bollettino ufficiale 
         della Regione Piemonte n. 47 del 22 novembre 2012) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
           Modifiche all'articolo 14 della legge regionale 
                       n. 9 giugno 1994, n. 18 
 
    1. Al comma 3 dell'articolo 14 della legge regionale n. 9  giugno
1994, n. 18 (Norme di attuazione della legge 8 novembre 1991, n.  381
«Disciplina   delle   cooperative    sociali»),    come    modificato
dall'articolo 61 della legge regionale n. 8 gennaio 2004,  n.  1,  le
parole «detto contributo non puo' superare l'importo massimo di  lire
50.000.000.» sono soppresse.