(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 62  del
                          21 novembre 2012) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                     Parto fisiologico indolore 
 
    1. Nel rispetto del diritto di libera scelta  della  donna  sulle
modalita' e  sullo  svolgimento  del  parto,  considerato  che  detta
pratica e' garantita dai Livelli Essenziali di Assistenza, cosi' come
stabilito nell'accordo Stato Regione n 137/CU del 16  dicembre  2010,
recepito  dalla  Regione  Abruzzo  con  deliberazione  della   Giunta
regionale 23 dicembre 2011,  n.  897  (Recepimento  Accordo  Stato  -
Regioni  n.  137/CU  del  16/12/2010  "Linee  di  indirizzo  per   la
promozione ed il miglioramento  della  qualita',  della  sicurezza  e
dell'appropriatezza  degli  interventi  assistenziali  nel   percorso
nascita e per  la  riduzione  del  taglio  cesareo"  Istituzione  del
comitato  percorso  nascita   regionale   (C.P.N.R.)   ed   ulteriori
disposizioni), la Regione Abruzzo  favorisce  il  parto  fisiologico,
promuove l'appropriatezza degli interventi, anche al fine di  ridurre
in modo consistente il ricorso al taglio cesareo, e riconosce ad ogni
donna in stato di gravidanza il diritto ad un parto  fisiologico  che
le eviti o  le  riduca  la  sofferenza  usufruendo  gratuitamente  di
tecniche  antalgiche  efficaci  e  sicure  ed  in  particolare  della
partoanalgesia epidurale. 
    2. Per le finalita' di cui al comma 1 e', altresi',  promossa  la
piu' ampia conoscenza delle modalita' di assistenza e delle  pratiche
socio-sanitarie, anche al fine dell'apprendimento  e  dell'uso  delle
modalita' farmacologiche e non farmacologiche per  il  controllo  del
dolore nel travaglio-parto, ivi comprese le tecniche che prevedono il
ricorso ad anestesie ed analgesie locali e di tipo epidurale. 
    3. L'effettuazione delle tecniche antalgiche di cui  al  comma  1
avviene, in  assenza  di  accertate  controindicazioni  cliniche,  su
espressa richiesta della donna che puo' in ogni momento chiederne  la
sospensione,  essendo  il  consenso   alla   partoanalgesia   libero,
consapevole e sempre revocabile. 
    4. Le  aziende  unita'  locali  sanitarie,  anche  attraverso  il
personale addetto ai consultori familiari, assicurano  l'informazione
sulle possibilita', sui limiti e sui rischi delle tecniche antalgiche
nel parto in modo chiaro, preciso e completo nonche' sulle  strutture
dove le stesse sono effettuate.