(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 92  del
                          21 dicembre 2012) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
Modifiche ed integrazioni alla L.R.  n.  49  del  31.10.2012  recante
"Norme per l'attuazione dell'articolo 5 del D.L. 13 maggio  2011,  n.
70 (Semestre europeo - Prime  disposizioni  urgenti  per  l'economia)
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n.  106  e
modifica dell'articolo 85 della legge regionale 15/2004 "Disposizioni
finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e  pluriennale
2004-2006 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2004)"" 
 
    1. All'art. 1 della  L.R.  49/2012  sono  apportate  le  seguenti
modifiche: 
    a) Il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
    "2. Con deliberazione di Consiglio  comunale  i  Comuni  possono,
entro 90 giorni dalla data di  pubblicazione  della  presente  legge,
decidere, sulla base di specifiche valutazioni o ragioni di carattere
urbanistico, edilizio, paesaggistico, ambientale, in  relazione  alle
caratteristiche proprie delle singole zone ed al loro  diverso  grado
di  saturazione  edilizia  e   della   previsione   negli   strumenti
urbanistici dei piani attuativi, di avvalersi, su tutto il territorio
comunale  o  parti  di  esso,  delle  misure  incentivanti   previste
dall'articolo 3, commi 2 e 4 e dall'articolo 4, commi 2, 4 e 5  della
presente legge. Il provvedimento comunale, di cui al presente  comma,
non riveste carattere di pianificazione o programmazione  urbanistica
comunque denominata."; 
    b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: 
    "2-bis. Con lo stesso atto deliberativo di  cui  al  comma  2,  i
Comuni  possono  individuare  le   zone   del   territorio   comunale
all'interno delle quali devono comunque essere rispettate le  altezze
massime e le distanze minime  previste  dagli  strumenti  urbanistici
generali vigenti. All'interno dei piani, di cui agli articoli 21, 22,
e 26 della L.R. 12.4.1983, n. 18 "Norme per la conservazione, tutela,
trasformazione del territorio della Regione Abruzzo",  l'applicazione
degli incrementi individuati all'art. 3, commi da 2 a 5  ed  all'art.
4, commi da 2 a 7 della presente legge,  implica  il  rispetto  degli
standard minimi previsti dall'art.  3  del  D.M.  1444/1968,  nonche'
delle disposizioni di cui agli artt. 7, 8 e  9  del  D.M.  1444/1968.
Devono   essere,   inoltre,   rispettate   le   previsioni   per   le
urbanizzazioni primarie e secondarie individuate negli elaborati  del
P.R.G., le volumetrie aggiuntive, realizzate nella misura  consentita
dalla L. 12.7.2011, n. 106, nonche' dalla presente legge, quindi, non
possono occupare le aree a tale funzioni destinate. 
    2-ter. Resta ferma, in ogni  caso,  l'applicazione  delle  misure
stabilite dall'art. 5 del D.L. 13 maggio 2011, n. 70,  convertito  in
Legge 12 luglio 2011, n. 106, comma 14 incluso, alternativa a  quanto
stabilito dalla presente legge. Tale norma e'  altresi'  vigente  per
quanto non disciplinato dalla presente legge.". 
    2. All'art. 2 della  L.R.  49/2012  sono  apportate  le  seguenti
modifiche: 
    a) al comma 1 dopo le parole "azioni di riqualificazione urbana,"
e' inserita la parola "o"; 
    b) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
    "5. Gli interventi che beneficiano delle misure  incentivanti  di
cui al comma 2  dell'articolo  1,  anche  in  deroga  agli  strumenti
urbanistici vigenti, sono soggetti esclusivamente al  rispetto  della
densita' edilizia e dei parametri di altezza e di distanza  stabiliti
dagli articoli 7, 8 e 9 del D.M. n. 1444/1968  per  le  singole  zone
territoriali omogenee, come individuate dall'articolo 2 dello  stesso
D.M. n. 1444/1968."; 
    c) al  comma  7,  le  parole  "comma  5"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "comma 6"; 
    d) al comma 8, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
    "b) gli edifici collocati all'interno dei centri storici o nuclei
antichi come definiti dall'art. 9, comma 3, lettera o) della L.R.  n.
18/1983"; 
    e) al comma 8, la lettera e) e' sostituita dalla seguente: 
    "e) i beni ricadenti  in  zona  A  del  vigente  Piano  regionale
Paesistico,  ad  eccezione  dell'art.  18  delle  N.T.A.  del  P.R.P.
medesimo"; 
    f) il comma 12 e' abrogato. 
    3. All'art. 3 della  L.R.  49/2012  sono  apportate  le  seguenti
modifiche: 
    a) al comma 1, dopo la parola "legge" sono aggiunte  le  seguenti
parole "laddove il proprietario reperisca gli standard necessari  per
l'ampliamento, ovvero provveda  alla  monetizzazione  degli  standard
richiesti con le modalita' indicate al comma 2"; 
    b) al comma 3, le parole  "al  comma  2"  sono  sostituite  dalle
parole "ai commi 1 e 2"; 
    c) al comma 4, le parole ''prevista nel precedente comma 2"  sono
sostituite dalle parole "secondo le modalita' previste al comma 2". 
    4. All'art. 4 della  L.R.  49/2012  sono  apportate  le  seguenti
modifiche: 
    a) al comma 1, dopo la parola "legge" sono aggiunte  le  seguenti
parole "laddove il proprietario reperisca gli standard necessari  per
l'ampliamento, ovvero provveda  alla  monetizzazione  degli  standard
richiesti con le modalita' previste al comma 2"; 
    b) al comma 3, le parole  "al  comma  2"  sono  sostituite  dalle
parole "ai commi 1 e 2"; 
    c) al comma 4, le parole ''prevista al comma 2"  sono  sostituite
dalle parole "secondo le modalita' previste al comma 2"; 
    d) al comma 5 sono apportate le seguenti modifiche: 
    1) dopo la parola "immobili" sono aggiunte le parole "censiti nel
Piano  Regionale  di  protezione   dell'ambiente,   decontaminazione,
smaltimento e bonifica ai fini della difesa  dai  pericoli  derivanti
dall'amianto (P.R.A.) di cui alla L.R. 4 agosto 2009,  n.  11  (Norme
per la  protezione  dell'ambiente,  decontaminazione,  smaltimento  e
bonifica ai fini della difesa dai  pericoli  derivanti  dall'amianto)
aventi una superficie minima di 100 mq"; 
    2) le parole ''prevista dal comma 2" sono sostituite dalle parole
"secondo le modalita' previste al comma 2". 
    5. Al comma 5 dell'art. 5, della L.R. 49/2012 sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
    a) alla lettera a), dopo la parola "servizio"  sono  abrogate  le
parole "alla persona"; 
    b) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
    "b)  destinazioni  produttive  quali:  industriali,  artigianali,
direzionale e servizi,  integrabili  con:  commerciali  di  vicinato,
ricettivita'  alberghiera  ed  extra   -   alberghiera,   cultura   e
comunicazione;"; 
    c) alla lettera d), dopo la parola "artigianato" e'  aggiunta  la
parola "servizi,". 
    6. L'art. 7 della L.R. 49/2012, e' abrogato. 
    7. Il comma 3 dell'art. 8 della L.R. 49/2012, e'  sostituito  dal
seguente: 
    "3. Per gli interventi edilizi in  corso  di  realizzazione  alla
data di entrata in vigore della  presente  legge,  sono  ammessi  gli
incentivi   previsti   dal   D.L.   n.   70/2011,   convertito,   con
modificazioni, nella Legge n. 106/2011, e dalla presente legge". 
    8. Dopo l'art. 8 della L.R. 49/2012, sono inseriti i seguenti: 
    "Art. 8-bis (Modifiche all'art. 1 della L.R. 6.7.2011, n. 19).  -
1. Il comma 3, dell'art. 1, della L.R. 6 luglio 2011,  n.  19  "Norme
per l'alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica  da
parte dei Comuni e modifica alle LL.RR. nn. 43/2000, 34/2007,  1/2010
e 1/2011" e' sostituito dal seguente: 
    "3. Per i Comuni con popolazione inferiore ai 5 mila abitanti  la
Giunta regionale puo', altresi', autorizzare, per un periodo di tempo
non superiore a cinque anni, prorogabile una sola volta, una  diversa
destinazione d'uso degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di
loro proprieta', inseriti nei piani  di  vendita,  al  solo  fine  di
garantire un pubblico servizio. I Comuni  interessati  possono  farne
motivata richiesta supportata da specifico atto  deliberativo,  fatta
salva la riserva di alloggi per situazioni di emergenza abitativa  di
cui all'art. 15  della  L.R.  25  ottobre  1996,  n.  96  "Norme  per
l'assegnazione e la gestione degli alloggi di  edilizia  residenziale
pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione.". 
    Art. 8-ter (Modifica  all'art.  20  della  L.R.  18/1983).  -  1.
All'art. 20 della L.R. 18/1983,  dopo  il  comma  8  e'  aggiunto  il
seguente: 
    "8 bis. Fermi restando i limiti di  cui  al  comma  8,  non  sono
considerate varianti al Piano regolatore le modifiche inserite  negli
strumenti attuativi che non alterino i carichi urbanistici.  I  Piani
attuativi conformi allo strumento urbanistico generale  vigente  sono
adottati, controdedotti nelle osservazioni ed approvati dalla  Giunta
comunale con le modalita' di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 7.". 
    Art. 8-quater (Modifica all'art. 9  della  L.R.  14/2010).  -  1.
All'art. 9 della L.R. 5 maggio 2010, n. 14  (Modifiche  alla  L.R.  9
gennaio 2010, n. 1 (Legge finanziaria regionale 2010) e  disposizioni
di adeguamento normativo), dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
    "1-bis. Sono esercitati dalle Province i  poteri  sostitutivi  in
materia di rilascio di titoli abilitativi.". 
    9. Dopo l'art. 10 della L.R. n. 49/2012 e' inserito  il  seguente
articolo: 
    "Art. 10-bis (Norma finanziaria). -  1.  La  presente  legge  non
determina oneri a carico del bilancio regionale.".