(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 21 del 15 maggio 2013) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: (Omissis) Art. 1 Modifiche all'art. 69 della l.r. n. 42/2000 1. Dopo il comma 3 dell'art. 69 della legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo), e' aggiunto il seguente: «3-bis. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente comma, con il regolamento di cui all'art. 158, sono stabiliti: a) le caratteristiche tecniche per l'individuazione delle opere di facile rimozione realizzate su aree demaniali marittime oggetto di concessione per finalita' turistico ricettiva; b) gli indirizzi per lo svolgimento delle attivita' accessorie degli stabilimenti balneari ai sensi dell'art. 11, comma 6, della legge 15 dicembre 2011, n. 217 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2010)». La presente legge e' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 7 maggio 2013 ROSSI La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 24 aprile 2013. (Omissis)