(Pubblicata nel Bollettino ufficiale 
           della Regione Toscana n. 21 del 15 maggio 2013) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
  (Omissis) 
                               Art. 1 
 
             Modifiche all'art. 69 della l.r. n. 42/2000 
 
  1. Dopo il comma 3 dell'art. 69  della  legge  regionale  23  marzo
2000, n.  42  (Testo  unico  delle  leggi  regionali  in  materia  di
turismo), e' aggiunto il seguente: 
    «3-bis. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente
comma, con il regolamento di cui all'art. 158, sono stabiliti: 
      a) le caratteristiche tecniche per l'individuazione delle opere
di facile rimozione realizzate su aree demaniali marittime oggetto di
concessione per finalita' turistico ricettiva; 
      b) gli indirizzi per lo svolgimento delle attivita'  accessorie
degli stabilimenti balneari ai sensi dell'art.  11,  comma  6,  della
legge 15 dicembre 2011, n. 217  (Disposizioni  per  l'adempimento  di
obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia  alle   Comunita'
europee - Legge comunitaria 2010)». 
  La presente legge e'  pubblicata  sul  Bollettino  Ufficiale  della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Toscana. 
 
    Firenze, 7 maggio 2013 
 
                                ROSSI 
 
  La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale  nella
seduta del 24 aprile 2013. 
  (Omissis)