(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 38 del 19 settembre 2001) IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Visto l'art. 27, ottavo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, come aggiunto dall'art. 13 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, che prevede l'attribuzione della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria anche al personale regionale appartenente alla qualifica di coadiutore guardia, profilo professionale guardia del CFR che abbia maturato un'anzianita' di servizio di almeno 15 anni; Visto che il suddetto art. 27, ottavo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, dispone che l'acquisizione della qualifica di Ufficiale di polizia giudiziaria avvenga previo superamento di un corso di formazione con durata e modalita' di effettuazione da disciplinarsi mediante apposito regolamento; Visto che tale regolamento e' stato adottato con decreto del presidente della giunta regionale 20 aprile 2000, n. 0133/Pres. e che all'art. 3, comma 1, prevede che la durata del corso per ufficiali di polizia giudiziaria sia stabilita in 120 ore; Vista la nota della direzione regionale delle foreste n. F/1.4 del giorno 21 giugno 2001, pervenuta per posta elettronica alla direzione regionale dell'organizzazione e del personale, con la quale si e' trasmessa per il seguito di competenza, una bozza di modifica del suddetto regolamento che prevede di stralciare dal citato art. 3, comma 1, la frase: "La durata del corso e' stabilita in 120 ore, esclusi gli esami finali;"; Informate le organizzazioni sindacali con nota della direzione regionale dell'organizzazione e del personale n. 22847/D0P/42 OS del giorno 22 giugno 2001 ed esperito in data 26 giugno 2001, l'esame congiunto; Ritenuto di approvare la proposta modifica all'art. 3, comma 1, del regolamento di esecuzione di cui all'art. 27 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, come modificato dall'art. 13 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, concernente il corso per ufficiali di polizia giudiziaria; Vista la deliberazione della giunta regionale del giorno 3 agosto 2001, n. 2825; Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia; Decreta: E' approvata la seguente modifica al regolamento di esecuzione di cui all'art. 27 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, come modificato dall'art. 13 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, concernente il corso per ufficiali di polizia giudiziaria: All'art. 3, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. La predisposizione del programma del corso di cui all'art. 2, comma 1, e' effettuata, vista la particolare natura e le specifiche finalita' del corso, in stretto coordinamento con le strutture interessate che curano, in particolare, la parte tecnica del corso medesimo.". E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la suindicata disposizione come modifica a regolamento della Regione. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 28 agosto 2001 TONDO Registrato alla Corte dei Conti, Trieste, addi' 7 settembre 2001 Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia. Registro 1, foglio 341.