(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Friuli-Venezia
                  Giulia n. 40 del 3 ottobre 2001)
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
    Vista   la  legge  regionale  26 febbraio  2001,  n.  4,  recante
"Disposizioni  per  la formazione del bilancio pluriennale ed annuale
della  regione (legge finanziaria 2001)", con particolare riferimento
all'art. 7, comma 10, in base al quale l'amministrazione regionale e'
autorizzata   a   concedere  contributi  a  societa'  per  il  lavoro
interinale  di  cui  alla  legge  24 giugno  1997, n. 196, nonche' ad
associazioni,  aventi  sede  legale in Regione e purche' costituitesi
entro   il   31 dicembre   2000,   per  interventi  atti  a  favorire
l'inserimento  economico  e  sociale  di  lavoratori  occupati presso
aziende  ed  enti  pubblici  del Friuli-Venezia Giulia, con specifica
priorita'  per  gli  interventi  volti  all'inserimento  economico  e
sociale   degli   emigrati  del  Friuli-Venezia  Giulia  e  dei  loro
discendenti;
    Visto  il  regolamento  (CE)  n.  69/2001  della  commissione del
12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del
Trattato CE agli aiuti d'importanza minore ("de minimis");
    Ritenuto  di  dare  attuazione  al comma 11, art. 7, della citata
legge  regionale  26 febbraio  2001,  n.  4,  il  quale dispone che i
criteri  e le modalita' di concessione dei contributi in oggetto sono
stabiliti con regolamento;
    Visto il testo regolamentare all'uopo predisposto dalla direzione
regionale  del  lavoro  e  della  previdenza,  della  cooperazione  e
dell'artigianato;
    Visto l'art. 42 dello Statuto regionale di autonomia;
    Su  conforme  deliberazione  della  giunta  regionale n. 2462 del
20 luglio 2001;
Decreta:      E'  approvato  il  "Regolamento  concernente  criteri e
modalita'  per  la  concessione  di  contributi  a societa' il lavoro
interinale   di   cui   alla  legge  24 giugno  1997  n.  196,  e  ad
associazioni,  per interventi atti a favorire l'inserimento economico
e  sociale di lavoratori occupati presso aziende ed enti pubblici del
Friuli-Venezia   Giulia,   in   attuazione   della   legge  regionale
26 febbraio  2001,  n.  4,  art.  7, comma 10", nel testo allegato al
presente provvedimento del quale e' parte integrante e sostanziale.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come Regolamento della Regione.
    Il  presente  decreto  sara'  inviato alla Corte dei conti per la
registrazione  e  successivamente pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
      Trieste, 8 agosto 2001
                                TONDO

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, 11 settembre 2001
Atti  della  Regione  Friuli-Venezia Giulia, registro n. 1, foglio n.
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