(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 40 del 3 ottobre 2001) IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Vista la legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della regione (legge finanziaria 2001)", con particolare riferimento all'art. 7, comma 10, in base al quale l'amministrazione regionale e' autorizzata a concedere contributi a societa' per il lavoro interinale di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196, nonche' ad associazioni, aventi sede legale in Regione e purche' costituitesi entro il 31 dicembre 2000, per interventi atti a favorire l'inserimento economico e sociale di lavoratori occupati presso aziende ed enti pubblici del Friuli-Venezia Giulia, con specifica priorita' per gli interventi volti all'inserimento economico e sociale degli emigrati del Friuli-Venezia Giulia e dei loro discendenti; Visto il regolamento (CE) n. 69/2001 della commissione del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti d'importanza minore ("de minimis"); Ritenuto di dare attuazione al comma 11, art. 7, della citata legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, il quale dispone che i criteri e le modalita' di concessione dei contributi in oggetto sono stabiliti con regolamento; Visto il testo regolamentare all'uopo predisposto dalla direzione regionale del lavoro e della previdenza, della cooperazione e dell'artigianato; Visto l'art. 42 dello Statuto regionale di autonomia; Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 2462 del 20 luglio 2001; Decreta: E' approvato il "Regolamento concernente criteri e modalita' per la concessione di contributi a societa' il lavoro interinale di cui alla legge 24 giugno 1997 n. 196, e ad associazioni, per interventi atti a favorire l'inserimento economico e sociale di lavoratori occupati presso aziende ed enti pubblici del Friuli-Venezia Giulia, in attuazione della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, art. 7, comma 10", nel testo allegato al presente provvedimento del quale e' parte integrante e sostanziale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 8 agosto 2001 TONDO Registrato alla Corte dei conti, Trieste, 11 settembre 2001 Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 1, foglio n. 363