(Pubblicato  nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 32 del
                          10 ottobre 2001)

                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

    Visto  l'Art.  121  della  Costituzione, quarto comma, cosi' come
modificato  dall'Art.  1 della legge Costituzionale 22 novembre 1999,
n. 1;
    Visto  l'Art.  7  della  legge  regionale  22 maggio  2001. n. 25
"Disciplina  delle autorizzaizoni e della vigilanza sull'attivita' di
trasporto  sanitario" che demanda alla giunta regionale l'adozione di
apposito regolamento di attuazione;
    Vista  la  deliberazione  della  giunta  regionale  n.  1033  del
17 settembre  2001 concernente "Regolamento di attuazione della legge
regionale  22 maggio  2001,  n. 25 (Disciplina delle autorizzazioni e
della  vigilanza sull'attivita' di trasporto sanitario)" con la quale
e'  approvato  il  regolamento  in  oggetto,  acquisiti  i pareri del
Comitato  tecnico  della  programmazione di cui all'Art. 26, comma 3,
della  legge regionale 17 marzo 2000, n. 26, nonche' dei dipartimenti
di cui all'Art. 41, comma 3, della medesima legge regionale n. 26;
    Vista  la  decisione  n. 13 del 28 settembre 2001 con la quale la
C.C.A.R.T. non ha riscontrato vizi di legittimita';

                              E m a n a
                      il seguente Regolamento:
                               Art. 1.
                               Oggetto
    1.  Il  presente  regolamento  disciplina,  in applicazione della
legge  regionale 22 maggio 2001, n. 25, le modalita' di presentazione
delle  istanze  per  le  autorizzazioni  all'attivita'  di  trasporto
sanitario  e  successive  modifiche  ed  aggiornamenti  delle stesse,
definisce  le  procedure amministrative di competenza dei comuni ed i
compiti delle aziende UU.SS.LL. in materia di vigilanza e controllo.