(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 32 del 10 ottobre 2001) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Visto l'Art. 121 della Costituzione, quarto comma, cosi' come modificato dall'Art. 1 della legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1; Visto l'Art. 7 della legge regionale 22 maggio 2001. n. 25 "Disciplina delle autorizzaizoni e della vigilanza sull'attivita' di trasporto sanitario" che demanda alla giunta regionale l'adozione di apposito regolamento di attuazione; Vista la deliberazione della giunta regionale n. 1033 del 17 settembre 2001 concernente "Regolamento di attuazione della legge regionale 22 maggio 2001, n. 25 (Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sull'attivita' di trasporto sanitario)" con la quale e' approvato il regolamento in oggetto, acquisiti i pareri del Comitato tecnico della programmazione di cui all'Art. 26, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2000, n. 26, nonche' dei dipartimenti di cui all'Art. 41, comma 3, della medesima legge regionale n. 26; Vista la decisione n. 13 del 28 settembre 2001 con la quale la C.C.A.R.T. non ha riscontrato vizi di legittimita'; E m a n a il seguente Regolamento: Art. 1. Oggetto 1. Il presente regolamento disciplina, in applicazione della legge regionale 22 maggio 2001, n. 25, le modalita' di presentazione delle istanze per le autorizzazioni all'attivita' di trasporto sanitario e successive modifiche ed aggiornamenti delle stesse, definisce le procedure amministrative di competenza dei comuni ed i compiti delle aziende UU.SS.LL. in materia di vigilanza e controllo.