(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 2
                        del 28 febbraio 2003)

                               Art. 1.
    1.  Il termine massimo di centoventi giorni stabilito dal comma 1
dell'Art.  16  della  legge  regionale  25 luglio 2001, n. 17, per il
rilascio del tesserino agli aventi diritto, e' prorogato di ulteriori
centocinquanta giorni dalla sua scadenza.
    La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge Regione Marche.