(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 2 del 28 febbraio 2003) Art. 1. 1. Il termine massimo di centoventi giorni stabilito dal comma 1 dell'Art. 16 della legge regionale 25 luglio 2001, n. 17, per il rilascio del tesserino agli aventi diritto, e' prorogato di ulteriori centocinquanta giorni dalla sua scadenza. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge Regione Marche.