(Pubblicata nel suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 59 del 10 dicembre 2003) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga La seguente legge: Art. 1. Finalita' della legge 1. In attuazione dell'Art. 117 della costituzione, la Regione promuove politiche abitative tese ad assicurare il diritto all'abitazione ed il soddisfacimento del fabbisogno abitativo primario delle famiglie e persone meno abbienti e di particolari categorie sociali. 2. Le politiche abitative si integrano con quelle di riqualificazione urbana promosse dai comuni e concorrono prioritariamente al recupero del patrimonio edilizio esistente, anche non occupato, in particolare nei centri storici. 3. Le politiche abitative sono indirizzate: a) ad incrementare e riqualificare il patrimonio di edilizia residenziale pubblica; b) a favorire l'ampliamento dell'offerta di alloggi in locazione, a canone contenuto, in particolare nei comuni ove sono presenti fenomeni di mobilita' per studio o lavoro; c) a favorire l'acquisto della prima abitazione, con priorita' per gli alloggi ricompresi in edifici esistenti, eventualmente da recuperare, anche mediante forme di «risparmio casa»; d) a consentire, d'intesa con i comuni interessati, l'acquisizione di aree a costi contenuti dove realizzare interventi organici di abitazioni, infrastrutture e servizi; e) a sostenere finanziariamente le famiglie e persone meno abbienti che abitano in locazione in alloggi di proprieta' privata con canoni onerosi in relazione al reddito; f) a risolvere, anche con interventi straordinari, gravi ed imprevedibili emergenze abitative presenti nei comuni od espresse da particolari categorie sociali; g) favorire il recupero, l'acquisto o la costruzione di immobili da destinare ad abitazione principale, attraverso interventi di autorecupero o autocostruzione; h) ad attivare iniziative di informazione e di studio sui fenomeni abitativi nella Regione. 4. Gli interventi edilizi perseguono obiettivi di qualita' e di vivibilita' dell'ambiente interno ed esterno all'abitazione, coerentemente con le finalita' di contenimento dei costi di costruzione, favoriscono la diffusione di soluzioni di architettura ecocompatibile e di risparmio energetico, nonche' assicurano, nel caso di recupero, il raggiungimento dei necessari livelli di sicurezza statica ed antisismica di cui alla legge regionale 23 ottobre 2002, n. 18. A tal fine la giunta regionale promuove e coordina interventi volti a sperimentare nuove tipologie edilizie, materiali, tecniche d'intervento e forme di gestione. 5. Al conseguimento degli obiettivi della legge concorrono le aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER), di cui alla legge regionale 19 giugno 2002, n. 11, i comuni, le cooperative di abitazioni, le imprese di costruzione, i privati singoli o associati, altri enti pubblici.