(Pubblicata nel suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale
          della Regione Umbria n. 59 del 10 dicembre 2003)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
La seguente legge:
                               Art. 1.
                        Finalita' della legge
    1.  In  attuazione  dell'Art.  117 della costituzione, la Regione
promuove   politiche   abitative   tese   ad  assicurare  il  diritto
all'abitazione   ed   il  soddisfacimento  del  fabbisogno  abitativo
primario  delle  famiglie  e  persone  meno abbienti e di particolari
categorie sociali.
    2.   Le   politiche   abitative   si   integrano  con  quelle  di
riqualificazione    urbana   promosse   dai   comuni   e   concorrono
prioritariamente al recupero del patrimonio edilizio esistente, anche
non occupato, in particolare nei centri storici.
    3. Le politiche abitative sono indirizzate:
      a) ad  incrementare  e  riqualificare il patrimonio di edilizia
residenziale pubblica;
      b) a   favorire   l'ampliamento   dell'offerta  di  alloggi  in
locazione,  a  canone  contenuto,  in particolare nei comuni ove sono
presenti fenomeni di mobilita' per studio o lavoro;
      c) a  favorire l'acquisto della prima abitazione, con priorita'
per  gli  alloggi  ricompresi  in edifici esistenti, eventualmente da
recuperare, anche mediante forme di «risparmio casa»;
      d) a   consentire,   d'intesa   con   i   comuni   interessati,
l'acquisizione  di  aree a costi contenuti dove realizzare interventi
organici di abitazioni, infrastrutture e servizi;
      e) a  sostenere  finanziariamente  le  famiglie  e persone meno
abbienti  che  abitano  in locazione in alloggi di proprieta' privata
con canoni onerosi in relazione al reddito;
      f) a  risolvere,  anche  con  interventi straordinari, gravi ed
imprevedibili  emergenze abitative presenti nei comuni od espresse da
particolari categorie sociali;
      g) favorire   il  recupero,  l'acquisto  o  la  costruzione  di
immobili da destinare ad abitazione principale, attraverso interventi
di autorecupero o autocostruzione;
      h) ad  attivare  iniziative  di  informazione  e  di studio sui
fenomeni abitativi nella Regione.
    4.  Gli  interventi edilizi perseguono obiettivi di qualita' e di
vivibilita'   dell'ambiente   interno   ed   esterno  all'abitazione,
coerentemente   con   le  finalita'  di  contenimento  dei  costi  di
costruzione,  favoriscono  la diffusione di soluzioni di architettura
ecocompatibile  e  di  risparmio  energetico, nonche' assicurano, nel
caso   di  recupero,  il  raggiungimento  dei  necessari  livelli  di
sicurezza   statica  ed  antisismica  di  cui  alla  legge  regionale
23 ottobre  2002,  n.  18.  A tal fine la giunta regionale promuove e
coordina  interventi  volti  a sperimentare nuove tipologie edilizie,
materiali, tecniche d'intervento e forme di gestione.
    5.  Al  conseguimento  degli  obiettivi della legge concorrono le
aziende  territoriali per l'edilizia residenziale (ATER), di cui alla
legge  regionale  19 giugno  2002, n. 11, i comuni, le cooperative di
abitazioni, le imprese di costruzione, i privati singoli o associati,
altri enti pubblici.