(Pubblicata nel 1 suppl. ord. del Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 18 del 4 maggio 1988) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Dopo il secondo comma dell'art. 27 della legge regionale 5 aprile 1980, n. 35, cosi' come modificato dalla legge regionale 8 marzo 1982, n. 15, sono aggiunti i seguenti commi secondo bis e secondo ter: "2- bis. Con effetto dall'entrata in vigore della Legge 27 dicembre 1985, n. 816, le indennita' di carica di cui al precedente II comma, sono raddoppiate per il presidente e per gli altri componenti del comitato di gestione che non siano lavoratori dipendenti o che, quali lavoratori dipendenti, siano collocati in aspettativa non retribuita ai sensi dell'art. 2 della richiamata legge 27 dicembre 1985, n. 816 concernente aspettative, permessi e indennita' degli amministratori locali. 2- ter. Ai componenti dei comitati di gestione ai quali viene corrisposta l'indennita' di carica di cui al precedente secondo comma, non e' dovuta alcuna indennita' di presenza per la partecipazione a seduta degli organi collegiali dell'ente responsabile dei servizi di zona".