(Pubblicata nel 1 suppl. ord. del Bollettino ufficiale
           della regione Lombardia n. 18 del 4 maggio 1988)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Dopo  il  secondo  comma  dell'art. 27 della legge regionale 5
aprile 1980, n. 35, cosi' come modificato  dalla  legge  regionale  8
marzo  1982,  n.  15,  sono  aggiunti  i seguenti commi secondo bis e
secondo ter:
   "2-  bis.  Con  effetto  dall'entrata  in  vigore  della  Legge 27
dicembre 1985, n. 816, le indennita' di carica di cui  al  precedente
II  comma,  sono  raddoppiate  per  il  presidente  e  per  gli altri
componenti  del  comitato  di  gestione  che  non  siano   lavoratori
dipendenti  o  che,  quali  lavoratori dipendenti, siano collocati in
aspettativa non retribuita ai  sensi  dell'art.  2  della  richiamata
legge  27  dicembre  1985, n. 816 concernente aspettative, permessi e
indennita' degli amministratori locali.
   2-  ter.  Ai  componenti  dei  comitati di gestione ai quali viene
corrisposta l'indennita' di  carica  di  cui  al  precedente  secondo
comma,   non   e'   dovuta  alcuna  indennita'  di  presenza  per  la
partecipazione   a   seduta   degli   organi   collegiali   dell'ente
responsabile dei servizi di zona".