(Pubblicata nel 1 suppl. ord. del Bollettino ufficiale
           della regione Lombardia n. 18 del 4 maggio 1988)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
                              Finalita'
 
   1. La presente legge, in attuazione di quanto disposto dalla legge
19  maggio  1976,  n.  398  concernente  "Disciplina  del   commercio
ambulante",  che  negli  articoli  seguenti  viene  denominata "Legge
statale", e dal  regolamento  di  esecuzione  approvato  con  decreto
ministeriale  15 gennaio 1977, concernente "Regolamento di esecuzione
della legge 19 maggio 1976, n. 398, sulla  disciplina  del  commercio
ambulante",   contiene   disposizioni   e  direttive  ai  comuni  per
l'esercizio del commercio ambulante al fine di accelerare il processo
di razionalizzazione del settore.
   2.  Le  direttive  per  il  commercio  ambulante sono orientate ai
seguenti ordini di finalita':
     a)  garantire  un  corretto  inserimento del commercio ambulante
nell'assetto urbano;
     b)  assicurare  una  maggiore  funzionalita' del servizio che il
commercio ambulante rende al consumatore;
     c) garantire al consumatore, attraverso una presenza equilibrata
delle diverse forme distributive, una diversificata  possibilita'  di
scelta in un ambito concorrenziale;
     d)  porre  le  condizioni affinche' il commercio ambulante possa
assicurare una reale funzione calmieratrice del mercato;
     e)  garantire,  anche  attraverso  definiti criteri di sviluppo,
adeguati  livelli  di  produttivita'  e  redditivita'  delle  aziende
operanti nel settore;
     f)   favorire  l'esercizio  del  commercio  ambulante  in  forma
itinerante, nelle zone ove gli insediamenti commerciali in sede fissa
siano insufficienti alle esigenze della popolazione residente.