Visto  l'art.  53  del  decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto 1972, n. 670;
   Vista la legge provinciale 18 giugno 1981, n. 13;
   Vista la deliberazione n. 1610 del 28 marzo 1988;
 
                               Decreta:
 
   Ai  sensi  dell'art.  2,  terzo  comma  della legge provinciale 18
giugno 1981, n. 13, per l'anno 1988 sono riconosciute come carenti le
seguenti specialita':
    dermatologia;
    oculistica;
    otoiatria;
    neurologia;
    stomatologia;
    pediatria, limitatamente alle visite domiciliari;
    ortopedia;
    patologia clinica, limitatamente alle preparazioni di allergeni;
    ginecologia.
   Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nel  Bollettino  ufficiale  della  regione
Trentino - Alto Adige.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo e di farlo
osservare.
    Bolzano, addi' 28 aprile 1988
 
                               MAGNAGO
 
Registrato alla Corte dei conti, addi' 23 maggio 1988
Registro n. 9, foglio n. 196