la seguente legge: Art. 1. 1. La Regione, in armonia con gli obiettivi prioritari da perseguire attraverso la politica di piano ed allo scopo di favorire l'incremento dei redditi, la crescita professionale e umana e la riduzione dei costi di produzione nel settore agricolo, promuove ed incentiva attivita' finalizzata allo sviluppo agricolo tramite: a) l'assistenza tecnica-economica alle imprese; b) l'informazione socio-economica; c) la divulgazione, anche attraverso pubblicazioni, mezzi audiovisivi ed attivita' dimostrative, dei risultati della ricerca e della sperimentazione applicata; d) l'acquisizione, anche mediante studi ed indagini, di dati e di informazioni utili per l'aggiornamento del quadro conoscitivo relativo alle aziende ed alle produzioni locali. 2. Per il conseguimento dei fini suddetti la Regione si avvale, oltre che delle proprie strutture, di quelle dell'ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura (ERSA), del centro regionale di sperimentazione agraria, degli enti locali territoriali, delle organizzazioni professionali agricole e loro emanazioni, delle associazioni delle cooperative e delle associazioni dei produttori, nonche' degli organismi pubblici e privati che operano per l'assistenza, la consulenza, l'informazione e la sperimentazione a favore dei produttori agricoli. 3. In particolare la Regione attua l'attivita' operativa di base relativa ai servizi di sviluppo agricolo attraverso le province, le Comunita' montane, la comunita' collinare del Friuli e le organizzazioni professionali agricole, anche attraverso enti dalle stesse promossi. 4. Per attivita' operativa di base relativa ai servizi di sviluppo agricolo si intende l'opera di informazione e consulenza rivolta alla generalita' degli operatori agricoli e finalizzata alla introduzione delle innovazioni tecnologiche ed all'indirizzo alla razionalizzazione della produzione attraverso una migliore gestione organizzativa aziendale atta a conseguire un miglioramento duraturo e sostanziale del reddito e delle condizioni di lavoro. Tale attivita' si esplica anche orientando gli operatori verso gli organismi, riguardati dalla presente legge, in grado di fornire alle diverse tipologie di imprese l'assistenza specialistica o settoriale di cui le stesse abbisognano.