la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  La  Regione,  in  armonia  con  gli  obiettivi  prioritari  da
perseguire attraverso la politica di piano ed allo scopo di  favorire
l'incremento  dei  redditi,  la  crescita  professionale e umana e la
riduzione dei costi di produzione nel settore agricolo,  promuove  ed
incentiva attivita' finalizzata allo sviluppo agricolo tramite:
     a) l'assistenza tecnica-economica alle imprese;
     b) l'informazione socio-economica;
     c)   la  divulgazione,  anche  attraverso  pubblicazioni,  mezzi
audiovisivi ed attivita' dimostrative, dei risultati della ricerca  e
della sperimentazione applicata;
     d)  l'acquisizione,  anche mediante studi ed indagini, di dati e
di informazioni utili  per  l'aggiornamento  del  quadro  conoscitivo
relativo alle aziende ed alle produzioni locali.
   2.  Per  il  conseguimento dei fini suddetti la Regione si avvale,
oltre che delle proprie strutture, di quelle dell'ente regionale  per
lo   sviluppo   dell'agricoltura  (ERSA),  del  centro  regionale  di
sperimentazione  agraria,  degli  enti  locali  territoriali,   delle
organizzazioni   professionali  agricole  e  loro  emanazioni,  delle
associazioni delle cooperative e delle associazioni  dei  produttori,
nonche'   degli   organismi   pubblici  e  privati  che  operano  per
l'assistenza, la consulenza, l'informazione e  la  sperimentazione  a
favore dei produttori agricoli.
   3.  In  particolare la Regione attua l'attivita' operativa di base
relativa ai servizi di sviluppo agricolo attraverso le  province,  le
Comunita'   montane,   la   comunita'   collinare  del  Friuli  e  le
organizzazioni professionali agricole, anche  attraverso  enti  dalle
stesse promossi.
   4. Per attivita' operativa di base relativa ai servizi di sviluppo
agricolo si intende l'opera di informazione e consulenza rivolta alla
generalita'  degli operatori agricoli e finalizzata alla introduzione
delle    innovazioni    tecnologiche    ed     all'indirizzo     alla
razionalizzazione  della  produzione attraverso una migliore gestione
organizzativa aziendale atta a conseguire un miglioramento duraturo e
sostanziale  del reddito e delle condizioni di lavoro. Tale attivita'
si esplica  anche  orientando  gli  operatori  verso  gli  organismi,
riguardati  dalla  presente  legge,  in grado di fornire alle diverse
tipologie di imprese l'assistenza specialistica o settoriale  di  cui
le stesse abbisognano.