(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 37
                        del 18 settembre 1987)
 
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   Ai  comuni  cui  sono  trasferiti funzioni, beni e personale delle
istituzioni pubbliche d'assistenza e beneficenza (IPAB) soppresse  ai
sensi  dell'art.  17  del  decreto del Presidente della Repubblica 19
giugno 1979, n. 348, in assenza  di  analoghi  benefici  disposti  da
leggi   dello  Stato,  e'  concesso,  nell'anno  1987  un  contributo
straordinario per gli oneri relativi al personale  proveniente  dalle
stesse IPAB.
   Una quota non superiore al 50 per cento del contributo puo' essere
erogata prima dell'emanazione del decreto del presidente della giunta
regionale  previsto  dall'art.  4  della  legge regionale 17 dicembre
1985, n. 31, sulla  base  dell'elenco  indicato  nell'art.  2,  comma
primo,   lett.   b),   della   suddetta   legge  regionale  e  previa
certificazione della spesa  firmata  dal  sindaco  e  dal  segretario
comunale.