(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 37 del 18 settembre 1987) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Ai comuni cui sono trasferiti funzioni, beni e personale delle istituzioni pubbliche d'assistenza e beneficenza (IPAB) soppresse ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, in assenza di analoghi benefici disposti da leggi dello Stato, e' concesso, nell'anno 1987 un contributo straordinario per gli oneri relativi al personale proveniente dalle stesse IPAB. Una quota non superiore al 50 per cento del contributo puo' essere erogata prima dell'emanazione del decreto del presidente della giunta regionale previsto dall'art. 4 della legge regionale 17 dicembre 1985, n. 31, sulla base dell'elenco indicato nell'art. 2, comma primo, lett. b), della suddetta legge regionale e previa certificazione della spesa firmata dal sindaco e dal segretario comunale.