(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 37 del 18 settembre 1987) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Gli enti individuati ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 28 maggio 1985, n. 12, e successive modificazioni e integrazioni, di cui il piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti solidi demanda l'attuazione dei programmi per l'organizzazione dei relativi servizi, possono dare in concessione, anche a privati, la realizzazione e la gestione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, analogamente a quanto previsto per i comuni dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Cagliari, addi' 14 settembre 1987 MELIS