(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 37
                        del 18 settembre 1987)
 
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   Gli enti individuati ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 28
maggio 1985, n. 12, e successive modificazioni e integrazioni, di cui
il  piano  regionale  per  lo  smaltimento dei rifiuti solidi demanda
l'attuazione dei programmi per l'organizzazione dei relativi servizi,
possono  dare  in concessione, anche a privati, la realizzazione e la
gestione degli impianti di smaltimento dei  rifiuti,  analogamente  a
quanto  previsto  per i comuni dall'art. 8 del decreto del Presidente
della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.
   La  presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla e di farla
osservare come legge della Regione.
    Cagliari, addi' 14 settembre 1987
 
                                MELIS