IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   Le  iniziative elencate nell'art. 3 della legge regionale 20 marzo
1987, n. 27, in deroga a quanto previsto  nell'art.  1  della  stessa
legge, sono previste per il 1987 anziche' per il 1986.
   La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127
della Costituzione e dell'art. 31 dello statuto regionale ed entra in
vigore  il  giorno  successivo  a  quello della sua pubblicazione nel
Bollettino ufficiale della regione Lazio.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
Ufficiale della Regione.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla e di farla
osservare come legge della regione Lazio.
    Roma, addi' 26 giugno 1987
 
                                LANDI
 
   Il visto del commissario del Governo e' stato apposto il 25 giugno
1987.