IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Le iniziative elencate nell'art. 3 della legge regionale 20 marzo 1987, n. 27, in deroga a quanto previsto nell'art. 1 della stessa legge, sono previste per il 1987 anziche' per il 1986. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio. Roma, addi' 26 giugno 1987 LANDI Il visto del commissario del Governo e' stato apposto il 25 giugno 1987.