IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   Agli   effetti   della   immissione   nei   ruoli  della  pubblica
amministrazione e della relativa copertura finanziaria a  carico  dei
fondi  stanziati  con  legge 16 maggio 1984, n. 138, la dizione "soci
delle cooperative" riportata  all'art.  3  della  legge  regionale  2
giugno  1980,  n.  43,  si  intende  riferita  a  tutti  i soci delle
cooperative   convenzionate   per   l'effettuazione   dei    progetti
socialmente  utili,  anche  se alla data di stipula della convenzione
avevano superato il limite di eta' previsto  per  l'iscrizione  nelle
liste  di  collocamento speciali di cui alla legge 1 giugno 1977, n.
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