IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Agli effetti della immissione nei ruoli della pubblica amministrazione e della relativa copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati con legge 16 maggio 1984, n. 138, la dizione "soci delle cooperative" riportata all'art. 3 della legge regionale 2 giugno 1980, n. 43, si intende riferita a tutti i soci delle cooperative convenzionate per l'effettuazione dei progetti socialmente utili, anche se alla data di stipula della convenzione avevano superato il limite di eta' previsto per l'iscrizione nelle liste di collocamento speciali di cui alla legge 1 giugno 1977, n. 285.