IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. I piani particolareggiati di cui alla legge 17 agosto 1942, n. 1150, i piani di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 e quelli previsti dall'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, non sono sottoposti ad approvazione regionale quando non comportano varianti allo strumento urbanistico generale ovvero, se le comportano, quando queste ultime riguardano: a) la viabilita' primaria per la parte che interessa il comprensorio oggetto dello strumento attuativo, a condizione che le modifiche alla stessa apportate, non compromettano l'attuazione delle previsioni dello strumento urbanistico generale per la parte esterna al comprensorio medesimo e non mutino le caratteristiche della viabilita' quali risultano fissate da dette previsioni; b) la viabilita' secondaria; c) l'adeguamento dello strumento urbanistico generale ai limiti e rapporti fissati dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 e da leggi regionali; d) una diversa utilizzazione, sempre ai fini pubblici, degli spazi destinati a verde pubblico e servizi; e) le previsioni di spazi per attrezzature pubbliche di interesse generale, quando l'esigenza di prevedere le attrezzature stesse nell'ambito del comprensorio oggetto dello strumento attuativo era stata riconosciuta in sede di strumento urbanistico generale; f) il reperimento, all'esterno dei nuclei edilizi abusivi oggetto della variante prevista dall'articolo 1 della legge regionale 2 maggio 1980, n. 28, delle aree per il verde, i servizi pubblici ed i parcheggi quando sussista la comprovata impossibilita' di soddisfare tali esigenze nell'ambito dei nuclei medesimi; g) le modifiche del perimetro di comprensori oggetto di recupero urbanistico ai sensi della legge regionale 2 maggio 1980, n. 28 e della legge 28 febbraio 1985, n. 47, operante al fine di inserire nel comprensorio edifici adiacenti; h) la riduzione delle volumetrie edificabili rispetto a quelle previste dallo stesso strumento urbanistico generale, purche' contenute entro il 20 per cento. Le deliberazioni comunali con le quali si adottano gli strumenti urbanistici attuativi di cui al precedente comma e quelle con le quali si decide sulle opposizioni o si da' atto della mancata presentazione delle stesse sono trasmesse, con gli atti che le corredano, alla Regione entro sessanta giorni dalla data della deliberazione di controdeduzioni alle opposizioni. La Regione, entro trenta giorni dal ricevimento degli atti, puo' far pervenire al comune osservazioni sulla rispondenza degli stessi alle norme della presente legge. Gli strumenti urbanistici attuativi, di cui al presente articolo, sono approvati dal comune con deliberazione consiliare che non puo' essere emessa se prima non sia scaduto il termine previsto dal precedente terzo comma. Con la deliberazione di approvazione dello strumento urbanistico attuativo il comune deve pronunciarsi con motivazioni specifiche sulle eventuali osservazioni della Regione. La deliberazione consiliare di approvazione ha efficacia dopo l'espletamento del controllo di cui all'art. 50 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.