IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                       Personale dell'istituto
 
   L'istituto  si  avvale  di personale di ruolo assunto per pubblico
concorso, per titoli ed esami o per esami, sulla base  e  nei  limiti
dell'organico fissato dal successivo art. 6.
   Fatto  salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge, si
applicano  al  suddetto  personale  le  norme  relative  allo   stato
giuridico  ed  al  trattamento  economico del personale della regione
Lazio.