IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Personale dell'istituto L'istituto si avvale di personale di ruolo assunto per pubblico concorso, per titoli ed esami o per esami, sulla base e nei limiti dell'organico fissato dal successivo art. 6. Fatto salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge, si applicano al suddetto personale le norme relative allo stato giuridico ed al trattamento economico del personale della regione Lazio.