(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 21 del 30 luglio 1987) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. La lettera b), terzo comma, dell'art. 16 della legge regionale 6 giugno 1980, n. 52, e' cosi' modificata: " b) da un funzionario medico, chimico o farmacista della Regione o delle unita' sanitarie locali con almeno cinque anni di anzianita' nella carriera medesima;".