(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 21
                         del 30 luglio 1987)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   La  lettera  b), terzo comma, dell'art. 16 della legge regionale 6
giugno 1980, n. 52, e' cosi' modificata:
    " b) da un funzionario medico, chimico o farmacista della Regione
o delle unita' sanitarie locali con almeno cinque anni di  anzianita'
nella carriera medesima;".