(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 23
                         del 20 agosto 1987)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   L'art.  2  della  legge  regionale 12 settembre 1986, n. 44, viene
cosi' modificato ed integrato:
 
                               "Art. 2.
 
   Alle aziende agricole di cui al precedente articolo sono concessi:
     c)  contributi in conto capitale sulle seguenti spese occorrenti
per l'esecuzione di potature di ricostituzione:
     L. 19.000 a pianta per la potatura alle branche;
     L. 25.000 a pianta per la potatura al ciocco;
     b) contributo corrispondente al valore in lire di 2 ECU a pianta
per cinque anni in caso di reimpianti di cui al successivo art.  2  o
di  taglio al ciocco, a titolo di aiuto complementare per incentivare
la razionalita' degli interventi di ricostituzione;
    contributo corrispondente al valore in lire di 2 ECU a pianta per
tre anni in caso  di  potatura  delle  branche,  a  titolo  di  aiuto
complementare  per  incentivare  la  razionalita' degli interventi di
ricostituzione.
   I  contributi in conto capitale sulle spese di cui alla precedente
lettera a) sono commisurati al 50 per cento per le grandi aziende, al
65  per  cento per le medie aziende e all'80 per cento per le piccole
aziende, in analogia a quanto previsto per l'applicazione della legge
15 ottobre 1981, n. 590 (art. 1, secondo comma, lettera d)).
   L'aiuto  complementare  di  cui  alla precedente lettera b) potra'
essere  concesso  per  le  aziende  nelle  quali  le  operazioni   di
ricostituzione  interessino  superfici  pari  ad almeno 0,5 ettari di
oliveto e, comunque, nel limite massimo corrispondente a 3.000  olivi
per ciascuna azienda.
   Ai  fini della conversione dell'ECU in lire italiane si applica il
tasso in vigore al momento della concessione dei  contributi  di  cui
alla  precedente  lettera  b),  (per  l'anno 1987 un ECU e' pari a L.
1.554).".