(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 23 del 20 agosto 1987) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. L'art. 2 della legge regionale 12 settembre 1986, n. 44, viene cosi' modificato ed integrato: "Art. 2. Alle aziende agricole di cui al precedente articolo sono concessi: c) contributi in conto capitale sulle seguenti spese occorrenti per l'esecuzione di potature di ricostituzione: L. 19.000 a pianta per la potatura alle branche; L. 25.000 a pianta per la potatura al ciocco; b) contributo corrispondente al valore in lire di 2 ECU a pianta per cinque anni in caso di reimpianti di cui al successivo art. 2 o di taglio al ciocco, a titolo di aiuto complementare per incentivare la razionalita' degli interventi di ricostituzione; contributo corrispondente al valore in lire di 2 ECU a pianta per tre anni in caso di potatura delle branche, a titolo di aiuto complementare per incentivare la razionalita' degli interventi di ricostituzione. I contributi in conto capitale sulle spese di cui alla precedente lettera a) sono commisurati al 50 per cento per le grandi aziende, al 65 per cento per le medie aziende e all'80 per cento per le piccole aziende, in analogia a quanto previsto per l'applicazione della legge 15 ottobre 1981, n. 590 (art. 1, secondo comma, lettera d)). L'aiuto complementare di cui alla precedente lettera b) potra' essere concesso per le aziende nelle quali le operazioni di ricostituzione interessino superfici pari ad almeno 0,5 ettari di oliveto e, comunque, nel limite massimo corrispondente a 3.000 olivi per ciascuna azienda. Ai fini della conversione dell'ECU in lire italiane si applica il tasso in vigore al momento della concessione dei contributi di cui alla precedente lettera b), (per l'anno 1987 un ECU e' pari a L. 1.554).".