(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 23
                         del 20 agosto 1987)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   La  durata  delle  borse  di  studio,  prevista dall'art. 6, terzo
comma, della legge regionale 23 luglio 1981, n. 18, e gia' assegnate,
e'  prorogata  di  dodici  mesi  a  partire  dal  1  maggio 1987 con
possibilita'  di  ulteriore  proroga,  pari  a   mesi   dodici,   con
provvedimento della giunta regionale.