(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 23 del 20 agosto 1987) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. La durata delle borse di studio, prevista dall'art. 6, terzo comma, della legge regionale 23 luglio 1981, n. 18, e gia' assegnate, e' prorogata di dodici mesi a partire dal 1 maggio 1987 con possibilita' di ulteriore proroga, pari a mesi dodici, con provvedimento della giunta regionale.