(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 47 del 27 ottobre 1987) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE Visto l'art. 8 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige, il cui testo e' stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; Visto l'art. 53 dello statuto speciale per il Trentino-Aldo Adige; Visto l'art. 10 della legge provinciale 24 marzo 1977, n. 11, nel testo sostituito dal secondo comma dell'art. 48 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11; Visto il parere favorevole del consiglio di amministrazione espresso nella riunione del 19 giugno 1987; Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 4347 del 27 luglio 1987; Decreta: E' emanato il regolamento di esecuzione del secondo comma dell'art. 10 della legge provinciale 24 marzo 1977, n. 11, nel testo sostituito dal secondo comma dell'art. 48 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, per il conferimento degli incarichi di coordinamento, secondo il testo allegato che fa parte integrante del presente decreto. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Bolzano, addi' 15 settembre 1987 Il presidente: MAGNAGO Registrato alla Corte dei conti, addi' 7 ottobre 1987 Registro n. 15, foglio n. 85 ------------------------------------------------------- REGOLAMENTO DI ESECUZIONE PER CONFERIMENTO INCARICHI DI COORDINAMENTO DI CUI AL SECONDO COMMA DELL'ART. 10 DELLA LEGGE PROVINCIALE 24 MARZO 1977, N. 11, NEL TESTO SOSTITUITO DAL SECONDO COMMA DELL'ART. 48 DELLA LEGGE PROVINCIALE 21 MAGGIO 1981, N. 11. Art. 1. Numero massimo degli incarichi di coordinamento 1. Il numero massimo degli incarichi di coordinamento conferibili all'interno dei servizi, cantieri e magazzini indicati all'art. 10 della legge provinciale 24 marzo 1977, n. 11, e successive modifiche ed integrazioni, non puo' essere superiore ad ottanta.