(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della  regione Trentino-Alto
                  Adige  n. 47 del 27 ottobre 1987)
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
 
   Visto l'art. 8 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto
Adige, il cui testo e' stato approvato  con  decreto  del  Presidente
della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
   Visto l'art. 53 dello statuto speciale per il Trentino-Aldo Adige;
   Visto  l'art. 10 della legge provinciale 24 marzo 1977, n. 11, nel
testo  sostituito  dal  secondo  comma  dell'art.  48   della   legge
provinciale 21 maggio 1981, n. 11;
   Visto  il  parere  favorevole  del  consiglio  di  amministrazione
espresso nella riunione del 19 giugno 1987;
   Vista  la  deliberazione  della  giunta provinciale n. 4347 del 27
luglio 1987;
 
                               Decreta:
 
   E'   emanato  il  regolamento  di  esecuzione  del  secondo  comma
dell'art. 10 della legge provinciale 24 marzo 1977, n. 11, nel  testo
sostituito  dal secondo comma dell'art. 48 della legge provinciale 21
maggio  1981,  n.  11,  per  il  conferimento  degli   incarichi   di
coordinamento,  secondo il testo allegato che fa parte integrante del
presente decreto.
   Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nel  Bollettino  ufficiale  della  regione
Trentino-Alto Adige.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo e di farlo
osservare.
    Bolzano, addi' 15 settembre 1987
                                               Il presidente: MAGNAGO
 Registrato alla Corte dei conti, addi' 7 ottobre 1987
Registro n. 15, foglio n. 85
      -------------------------------------------------------
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE PER CONFERIMENTO INCARICHI DI COORDINAMENTO
   DI  CUI  AL  SECONDO COMMA DELL'ART. 10 DELLA LEGGE PROVINCIALE 24
   MARZO  1977,  N.  11,  NEL  TESTO  SOSTITUITO  DAL  SECONDO  COMMA
   DELL'ART. 48 DELLA LEGGE PROVINCIALE 21 MAGGIO 1981, N. 11.
 
                               Art. 1.
           Numero massimo degli incarichi di coordinamento
 
   1.  Il numero massimo degli incarichi di coordinamento conferibili
all'interno dei servizi, cantieri e magazzini  indicati  all'art.  10
della  legge provinciale 24 marzo 1977, n. 11, e successive modifiche
ed integrazioni, non puo' essere superiore ad ottanta.