(Pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  della regione Friuli-Venezia
               Giulia  n. 132 del 31 ottobre 1987)
 
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Con  le  disposizioni  della  presente  legge, la Regione, nel
perseguimento delle finalita' di sviluppo  economico  e  riequilibrio
territoriale dell'area montana, indicate dalla legge 3 dicembre 1971,
n. 1102, e dalla  normativa  regionale  di  attuazione,  concorre  ad
assicurare   le   condizioni  per  la  permanenza  della  popolazione
residente, per il superamento degli squilibri economici e sociali fra
l'area montana e il rimanente territorio regionale, per la difesa del
suolo, per la tutela dell'ambiente  e  per  la  valorizzazione  delle
risorse umane e materiali.
   2.  In  tale  ambito la Regione, nel quadro del Piano regionale di
sviluppo, promuove il coordinamento delle azioni rivolte a rafforzare
la  base  produttiva  e  a  consolidare  l'occupazione  nei territori
mantani e provvede all'attuazione di  specifici  progetti,  ai  sensi
dell'art.  6,  primo comma, della legge regionale 24 gennaio 1981, n.
7, come modificata e integrata dalla legge regionale 5  luglio  1985,
n. 27.
   3.  La Regione provvedera' altresi' ad assicurare il coordinamento
e l'integrazione degli interventi di  cui  alla  presente  legge  con
quelli  di  derivazione  statale  e  comunitaria anche a favore delle
attivita' economiche nei  territori  di  confine  del  Friuli-Venezia
Giulia.