(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 132 del 31 ottobre 1987) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Con le disposizioni della presente legge, la Regione, nel perseguimento delle finalita' di sviluppo economico e riequilibrio territoriale dell'area montana, indicate dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e dalla normativa regionale di attuazione, concorre ad assicurare le condizioni per la permanenza della popolazione residente, per il superamento degli squilibri economici e sociali fra l'area montana e il rimanente territorio regionale, per la difesa del suolo, per la tutela dell'ambiente e per la valorizzazione delle risorse umane e materiali. 2. In tale ambito la Regione, nel quadro del Piano regionale di sviluppo, promuove il coordinamento delle azioni rivolte a rafforzare la base produttiva e a consolidare l'occupazione nei territori mantani e provvede all'attuazione di specifici progetti, ai sensi dell'art. 6, primo comma, della legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7, come modificata e integrata dalla legge regionale 5 luglio 1985, n. 27. 3. La Regione provvedera' altresi' ad assicurare il coordinamento e l'integrazione degli interventi di cui alla presente legge con quelli di derivazione statale e comunitaria anche a favore delle attivita' economiche nei territori di confine del Friuli-Venezia Giulia.