(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della regione Friuli-Venezia
                 Giulia  n. 134 del 6 novembre 1987)
 
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
 
   Vista  la  legge  regionale  4  aprile  1972,  n.  10, concernente
l'istituzione dell'Albo professionale degli imprenditori agricoli  in
ciascuna   provincia   della  regione  Friuli-Venezia  Giulia,  e  le
successive modifiche ed integrazioni della stessa;
   Vista,  in  particolare,  la legge regionale 11 maggio 1987, n. 11
che prevede, all'art. 5, che il  presidente  della  giunta  regionale
emani,  su  conforme  delibera della giunta regionale, un regolamento
per disciplinare, nel  territorio  della  provincia  di  Trieste,  le
elezioni  dei  dodici  rappresentanti degli imprenditori agricoli che
dovranno far parte per la prima volta della  commissione  provinciale
per  la  tenuta dell'Albo professionale di cui all'art. 3 della legge
regionale 4 aprile 1972, n. 10 e successive modifiche e integrazioni,
nonche'  le  elezioni  dei  cinque  rappresentanti degli imprenditori
agricoli  che  dovranno  far  parte,  per  la  prima   volta,   delle
commissioni  comunali  e/o intercomunali di cui all'art. 3- bis della
legge regionale 4  aprile  1972,  n.  10  e  successive  modifiche  e
integrazioni;
   Ritenuto di provvedere a quanto previsto in legge;
   Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;
   Su  conforme  deliberazione  della giunta regionale n. 4158 del 21
agosto 1987:
 
                               Decreta:
 
   E'  approvato, nel testo allegato al presente decreto di cui forma
parte integrante, il regolamento, previsto dall'art.  5  della  legge
regionale  11 maggio 1987, n. 11 per la prima elezione nel territorio
della provincia di  Trieste  dei  rappresentanti  degli  imprenditori
agricoli  nella  commissione  provinciale  per  la  tenuta  dell'Albo
professionale  degli  imprenditori  agricoli  e   nelle   commissioni
comunali e/o intercomunali;
   Il  presente  provvedimento sara' inviato alla Corte dei conti per
la registrazione e sara' pubblicato nel  Bollettino  ufficiale  della
Regione.
   E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare
l'allegato regolamento come regolamento della Regione.
    Trieste, addi' 4 settembre 1987
 
                               BIASUTTI
 
Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addi' 16 ottobre 1987
Atti  della  regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 17, foglio n.
11
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REGOLAMENTO PER LA PRIMA ELEZIONE NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI
   TRIESTE  DEI  RAPPRESENTANTI  DEGLI  IMPRENDITORI  AGRICOLI  NELLA
   COMMISSIONE PROVINCIALE  PER  LA  TENUTA  DELL'ALBO  PROFESSIONALE
   DEGLI  IMPRENDITORI  AGRICOLI  E  NELLE  COMMISSIONI  COMUNALI E/O
   INTERCOMUNALI. (ART. 5 LEGGE REGIONALE 11 MAGGIO 1987, N. 11).
 
                               Art. 1.
 
   L'ufficio  del  commissario dei cui all'art. 5 primo comma lettera
a) della legge regionale 11 maggio 1987, n.  11  ha  sede  presso  la
camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trieste.
  La commissione consultiva, prevista dall'art. 5 primo comma lettera
a) della stessa legge, si riunisce su convocazione  e  alla  presenza
del  commissario.  Per  la validita' delle riunioni della commissione
non e' necessaria la presenza di tutti i componenti.
   La  commissione  assiste  il  commissario  in  tutte le operazioni
elettorali, ivi comprese  quelle  per  la  compilazione  della  lista
elettorale.
   Il   commissario   e'  coadiuvato,  nello  svolgimento  della  sua
attivita', da un impiegato  della  camera  di  commercio,  industria,
artigianato  e  agricoltura  di Trieste, con funzioni di segretario e
puo' avvalersi di un interprete che conosca la lingua slovena.
   Gli  atti  destinati  al  pubblico  sono  redatti  anche in lingua
slovena.