(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 134 del 6 novembre 1987) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Vista la legge regionale 4 aprile 1972, n. 10, concernente l'istituzione dell'Albo professionale degli imprenditori agricoli in ciascuna provincia della regione Friuli-Venezia Giulia, e le successive modifiche ed integrazioni della stessa; Vista, in particolare, la legge regionale 11 maggio 1987, n. 11 che prevede, all'art. 5, che il presidente della giunta regionale emani, su conforme delibera della giunta regionale, un regolamento per disciplinare, nel territorio della provincia di Trieste, le elezioni dei dodici rappresentanti degli imprenditori agricoli che dovranno far parte per la prima volta della commissione provinciale per la tenuta dell'Albo professionale di cui all'art. 3 della legge regionale 4 aprile 1972, n. 10 e successive modifiche e integrazioni, nonche' le elezioni dei cinque rappresentanti degli imprenditori agricoli che dovranno far parte, per la prima volta, delle commissioni comunali e/o intercomunali di cui all'art. 3- bis della legge regionale 4 aprile 1972, n. 10 e successive modifiche e integrazioni; Ritenuto di provvedere a quanto previsto in legge; Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia; Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 4158 del 21 agosto 1987: Decreta: E' approvato, nel testo allegato al presente decreto di cui forma parte integrante, il regolamento, previsto dall'art. 5 della legge regionale 11 maggio 1987, n. 11 per la prima elezione nel territorio della provincia di Trieste dei rappresentanti degli imprenditori agricoli nella commissione provinciale per la tenuta dell'Albo professionale degli imprenditori agricoli e nelle commissioni comunali e/o intercomunali; Il presente provvedimento sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare l'allegato regolamento come regolamento della Regione. Trieste, addi' 4 settembre 1987 BIASUTTI Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addi' 16 ottobre 1987 Atti della regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 17, foglio n. 11 ------------------------------------------------------- REGOLAMENTO PER LA PRIMA ELEZIONE NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI NELLA COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA TENUTA DELL'ALBO PROFESSIONALE DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI E NELLE COMMISSIONI COMUNALI E/O INTERCOMUNALI. (ART. 5 LEGGE REGIONALE 11 MAGGIO 1987, N. 11). Art. 1. L'ufficio del commissario dei cui all'art. 5 primo comma lettera a) della legge regionale 11 maggio 1987, n. 11 ha sede presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trieste. La commissione consultiva, prevista dall'art. 5 primo comma lettera a) della stessa legge, si riunisce su convocazione e alla presenza del commissario. Per la validita' delle riunioni della commissione non e' necessaria la presenza di tutti i componenti. La commissione assiste il commissario in tutte le operazioni elettorali, ivi comprese quelle per la compilazione della lista elettorale. Il commissario e' coadiuvato, nello svolgimento della sua attivita', da un impiegato della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trieste, con funzioni di segretario e puo' avvalersi di un interprete che conosca la lingua slovena. Gli atti destinati al pubblico sono redatti anche in lingua slovena.