(Pubblicata nell'ediz. straord. del Bollettino ufficiale
           della regione Umbria n. 81 del 6 novembre 1987)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                           F i n a l i t a'
 
   1.  In adempimento a quanto previsto dalla legge 16 dicembre 1985,
n. 752, sono emanate  le  seguenti  norme  per  la  disciplina  della
raccolta,  la  coltivazione,  la  conservazione  ed  il commercio dei
tartufi allo scopo di perseguire la tutela del patrimonio tartuficolo
regionale,  lo  sviluppo della tartuficoltura, la valorizzazione e la
conservazione del prodotto destinato al consumo.