(Pubblicata nell'ediz. straord. del Bollettino ufficiale della regione Umbria n. 81 del 6 novembre 1987) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. In adempimento a quanto previsto dalla legge 16 dicembre 1985, n. 752, sono emanate le seguenti norme per la disciplina della raccolta, la coltivazione, la conservazione ed il commercio dei tartufi allo scopo di perseguire la tutela del patrimonio tartuficolo regionale, lo sviluppo della tartuficoltura, la valorizzazione e la conservazione del prodotto destinato al consumo.