(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 142 del 23 novembre 1987) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'art. 42 dello statuto; Vista la legge regionale 23 agosto 1982, n. 60, e successive modifiche ed integrazioni, concernente contributi rateati a favore delle strutture ricettive turistiche e degli esercizi di ristorazione; Considerato che ai sensi dell'art. 1 e dell'art. 5 della stessa legge regionale la giunta regionale stabilisce i criteri di priorita' per la concessione dei contributi nonche' i criteri generali per la determinazione della percentuale richiamata all'art. 3 della stessa legge regionale e per la fissazione del temine di ultimazione dei lavori e per l'accoglimento di eventuali richieste di proroga; Ritenuto necessario ed opportuno provvedere con un apposito regolamento d'esecuzione alla determinazione dei suddetti criteri; Su conforme deliberazione della giunta regionale 10 luglio 1987, n. 3474; Decreta: E' approvato il regolamento d'esecuzione della legge regionale 23 agosto 1982, n. 60, e successive modifiche ed integrazioni nel testo allegato, costituente parte integrante del presente provvedimento. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione. Il presente decreto verra' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, addi' 21 luglio 1987 BIASUTTI Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addi' 24 ottobre 1987 Atti della regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 17, foglio n. 259 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 23 AGOSTO 1982, N. 60 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI. Art. 1. I contributi di cui all'art. 1 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 60, sono concessi secondo il seguente ordine di priorita': a) iniziative concernenti il recupero, l'adattamento, l'ammodernamento, l'ampliamento e la manutenzione straordinaria di edifici situati nei territori in cui operano le Aziende autonome del turismo: della Carnia centrale, Grado e Aquileia, Lignano Sabbiadoro e Laguna di Marano, Piancavallo - Cellina - Livenza, Tarvisiano e Sella Nevea, Trieste e sua riviera; b) iniziative concernenti il recupero, l'adattamento, l'ammodernamento, l'ampliamento e la manutenzione straordinaria di edifici situati nei territori in cui operano le aziende autonome del turismo: di Cividale del Friuli e delle Valli del Natisone, Gorizia, Gradisca-Redipuglia, Pordenone, Udine; c) iniziative concernenti la costruzione di edifici negli ambiti di cui alla precedente lettera a); d) iniziative concernenti la costruzione di edifici negli ambiti di cui alla precedente lettera b); e) iniziative concernenti le opere da realizzare nelle restanti zone della regione.