(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 69
                        del 27 novembre 1987)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la  seguente  legge,  dando atto che la stessa entrera' in vigore nel
termine previsto dall'art. 44, 1 comma, dello Statuto, atteso che il
Governo  della  Repubblica  non  ha  espresso  il  suo  consenso alla
dichiarazione d'urgenza e alla conseguente entrata  in  vigore  della
legge il giorno della sua pubblicazione, disposta dall'art. 6.
 
                               Art. 1.
                        Finalita' della legge
 
   1.  Al  fine di promuovere una migliore efficienza organizzativa e
gestionale delle attivita' artigiane di autotrasporto  attraverso  la
qualificazione   e   lo  sviluppo  di  servizi,  la  Regione  concede
contributi per la realizzazione di  autoparchi  con  la  ripartizione
dello stanziamento di bilancio disposto dalla presente legge.
   2.   A   tal   fine  la  giunta  regionale,  in  conformita'  agli
orientamenti della programmazione e sentita la competente commissione
consiliare,  predispone  un  progamma  con  l'indicazione  delle aree
elette per insediamento delle iniziative,  dell'ammontare  presuntivo
dei   contributi  e  delle  relative  modalita'  di  concessione.  Il
programma e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.