(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 69 del 27 novembre 1987) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge, dando atto che la stessa entrera' in vigore nel termine previsto dall'art. 44, 1 comma, dello Statuto, atteso che il Governo della Repubblica non ha espresso il suo consenso alla dichiarazione d'urgenza e alla conseguente entrata in vigore della legge il giorno della sua pubblicazione, disposta dall'art. 6. Art. 1. Finalita' della legge 1. Al fine di promuovere una migliore efficienza organizzativa e gestionale delle attivita' artigiane di autotrasporto attraverso la qualificazione e lo sviluppo di servizi, la Regione concede contributi per la realizzazione di autoparchi con la ripartizione dello stanziamento di bilancio disposto dalla presente legge. 2. A tal fine la giunta regionale, in conformita' agli orientamenti della programmazione e sentita la competente commissione consiliare, predispone un progamma con l'indicazione delle aree elette per insediamento delle iniziative, dell'ammontare presuntivo dei contributi e delle relative modalita' di concessione. Il programma e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.