la seguente legge: Art. 1. 1. L'efficacia della legge regionale 1 giugno 1984, n. 19, concernente l'adesione della Regione al consorzio garanzia fidi fra gli albergatori della Valle d'Aosta e' prorogata sino al 31 dicembre 1989. 2. Il contributo e' condizionato al versamento della quota annuale di iscrizione degli aderenti al consorzio. 3. L'Amministrazione regionale si riserva di effettuare, in qualsiasi momento, controlli sulla destinazione dei crediti accordati, ai sensi della presente legge, dagli istituti di credito agli aderenti al consorzio.