la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  L'efficacia  della  legge  regionale  1  giugno  1984, n. 19,
concernente l'adesione della Regione al consorzio garanzia  fidi  fra
gli  albergatori della Valle d'Aosta e' prorogata sino al 31 dicembre
1989.
   2. Il contributo e' condizionato al versamento della quota annuale
di iscrizione degli aderenti al consorzio.
   3.  L'Amministrazione  regionale  si  riserva  di  effettuare,  in
qualsiasi  momento,  controlli   sulla   destinazione   dei   crediti
accordati,  ai  sensi della presente legge, dagli istituti di credito
agli aderenti al consorzio.