la seguente legge: Art. 1. 1. L'art. 3 della legge regionale 1 giugno 1987, n. 15, e' sostituito dal seguente: "Art. 3. - Settori di intervento. 1. L'amministrazione regionale promuove e sostiene, mediante la concessione di contributi, le iniziative intese a conseguire le finalita' previste dai precedenti articoli 1 e 2 e in particolare: a) l'organizzazione di convegni e incontri volti a favorire la reciproca conoscenza e collaborazione fra popoli portatori di culture diverse; b) la pubblicazione di tesi di laurea aventi per oggetto i temi indicati all'art. 2; c) la raccolta e la diffusione di pubblicazioni, filmati, audiovisivi e altro materiale di valore scientifico, didattico e documentario attinente i temi di cui all'art. 2; d) la realizzazione di studi, ricerche e progetti sull'integrazione economica e culturale delle aree di confine della regione, nonche' sul ruolo che in tale direzione puo' essere assunto dalle minoranze linguistiche; e) l'allestimento di mostre, la raccolta di filmati e la promozione di studi e ricerche storiche, con relative pubblicazioni, sulle cause economiche, politiche e sociali dei conflitti mondiali, sugli eventi bellici e sui caduti, relativamente alle vicende che hanno interessato la regione Friuli-Venezia Giulia; f) l'attuazione di iniziative intese a promuovere la cultura della pace e della convivenza tra i popoli, nonche' il diritto alla pace a fronte delle minacce e azioni eversive del terrorismo nazionale ed internazionale, mediante conferenze, tavole rotonde, pubblicazioni e programmi radio-televisivi; g) la realizzazione di manifestazioni culturali promosse nell'ambito di gemellaggi dei comuni del Friuli-Venezia Giulia con i comuni della comunita' di lavoro Alpe-Adria e, piu' in generale, con quelli dei Paesi esteri; h) la promozione, nello spirito dell'incontro fra i popoli, di scambi internazionali giovanili, in cui siano assicurati il carattere culturale dell'iniziativa e la reciprocita', nonche' di manifestazioni musicali con la partecipazione di gruppi e complessi provenienti da piu' nazioni. 2. I contributi di cui sopra sono concessi in unica soluzione anticipata all'inizio di ciascun esercizio finanziario".