la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Dopo  l'art. 3 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 e'
inserito il seguente nuovo articolo:
   "Art.  3-bis.  (Orientamenti  dell'attivita'  educativa).  1.  Gli
orientamenti dell'attivita' educativa della scuola dell'infanzia sono
emanati,  entro  un anno dall'entrata in vigore della presente legge,
con decreto del presidente della giunta provinciale su  deliberazione
della  giunta provinciale, sentito il comitato tenico provinciale per
la scuola dell'infanzia di cui all'art. 18. Gli orientamenti  emanati
ai  sensi  del  presente  articolo  potranno trovare applicazione non
prima  dell'anno  scolastico   successivo   a   quello   della   loro
emanazione".