la seguente legge: Art. 1. 1. Dopo l'art. 3 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 e' inserito il seguente nuovo articolo: "Art. 3-bis. (Orientamenti dell'attivita' educativa). 1. Gli orientamenti dell'attivita' educativa della scuola dell'infanzia sono emanati, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del presidente della giunta provinciale su deliberazione della giunta provinciale, sentito il comitato tenico provinciale per la scuola dell'infanzia di cui all'art. 18. Gli orientamenti emanati ai sensi del presente articolo potranno trovare applicazione non prima dell'anno scolastico successivo a quello della loro emanazione".