(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia
                 Giulia n. 151 del 15 dicembre 1987)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                            O g g e t t o
 
   1.  La  regione  Friuli-Venezia  Giulia  promuove, con particolare
riguardo alle persone non  autosufficienti,  disabili,  in  stato  di
disadattamento  o  devianza e comunque a rischio di emarginazione, la
realizzazione  di  un  idoneo  sistema  di  strutture  con  finalita'
sociali, anche attraverso la riqualificazione di quelle esistenti.
   2. Le strutture considerate dalla presente legge consistono in:
    a) centri sociali per attivita' di sostegno alla vita domestica e
di relazione, comprese quelle di terapia occupazionale, di ristoro  e
ricreative,  e  centri diurni assicuranti, fra l'altro, interventi di
riattivazione e di riabilitazione;
    b)  centri  di  pronta  accoglienza  per il primo intervento e il
soddisfacimento  temporaneo  di  bisogni  primari  di  soggetti   non
autosuficienti o in difficolta';
    c) comunita' alloggio, compresi i gruppi stabili autogestiti;
    d) comunita' terapeutiche;
    e) centri per soggiorni climatici e di vacanza;
    f) centri educativo-occupazionali;
    g) istituti educativo-assistenziali;
    h) alloggi protetti e appartamenti polifunzionali di cui all'art.
12 della legge regionale 3 giugno 1981, n. 35;
     i)  case  per  anziani o per altri soggetti in stato di totale o
parziale non autosufficienza.