(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 151 del 15 dicembre 1987) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. O g g e t t o 1. La regione Friuli-Venezia Giulia promuove, con particolare riguardo alle persone non autosufficienti, disabili, in stato di disadattamento o devianza e comunque a rischio di emarginazione, la realizzazione di un idoneo sistema di strutture con finalita' sociali, anche attraverso la riqualificazione di quelle esistenti. 2. Le strutture considerate dalla presente legge consistono in: a) centri sociali per attivita' di sostegno alla vita domestica e di relazione, comprese quelle di terapia occupazionale, di ristoro e ricreative, e centri diurni assicuranti, fra l'altro, interventi di riattivazione e di riabilitazione; b) centri di pronta accoglienza per il primo intervento e il soddisfacimento temporaneo di bisogni primari di soggetti non autosuficienti o in difficolta'; c) comunita' alloggio, compresi i gruppi stabili autogestiti; d) comunita' terapeutiche; e) centri per soggiorni climatici e di vacanza; f) centri educativo-occupazionali; g) istituti educativo-assistenziali; h) alloggi protetti e appartamenti polifunzionali di cui all'art. 12 della legge regionale 3 giugno 1981, n. 35; i) case per anziani o per altri soggetti in stato di totale o parziale non autosufficienza.