(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 50 del 16 dicembre 1987) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. L'art. 28 della legge regionale n. 42/86 e' sostituito da seguente: "Art. 28. (Norme per la prima copertura dei posti di 2a qualifica dirigenziale). - 1. Nella fase di prima attuazione della presente legge i posti di 2a qualifica funzionale dirigenziale, come risultano individuati per ogni settore regionale nell'allegato 3 alla presente legge per farne parte integrante, vengono ricoperti mediante concorso per titoli e valutazione attitudinale ai sensi del successivo art. 29. 2. La giunta regionale, entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge, delibera i contenuti e i requisiti dei profili professionali della 2a qualifica dirigenziale di cui all'allegato 3 della presente legge. 3. A seguito del concorso di cui al successivo articolo la giunta regionale, d'intesa con l'ufficio di presidenza del consiglio per il personale da destinare al consiglio, contestualmente alla nomina dei vincitori, provvedera' in base alle esigenze funzionali dell'ente, con separati provvedimenti relativi a ciascun vincitore, all'assegnazione degli stessi ai posti della struttura, ai corrispondenti profili professionali di cui all'allegato 3 della presente legge, all'attribuzione degli incarichi di direzione dei settori ovvero degli incarichi di responsabilita' di studio e di ricerca ed elaborazione previsti per ciascun settore. 4. Gli incarichi suddetti sono assegnati per un periodo di tempo determinato comunque non superiore a 5 anni secondo quanto previsto dall'art. 21, e sue modificazioni, della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40. 5. La giunta regionale, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine indicato al precedente comma, delibera la conferma del provvedimento di assegnazione o la sua modifica. 6. L'assegnazione dei dirigenti agli incarichi di responsabile di struttura organizzativa e di responsabile di posizione di ricerca, studio ed elaborazione, e la eventuale sua modificazione, viene comunicata agli interessati prima dell'adozione dei relativi provvedimenti da parte della giunta regionale.".