(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 50
                        del 16 dicembre 1987)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  L'art.  28  della  legge  regionale  n. 42/86 e' sostituito da
seguente:
   "Art.  28. (Norme per la prima copertura dei posti di 2a qualifica
dirigenziale). - 1. Nella fase di  prima  attuazione  della  presente
legge i posti di 2a qualifica funzionale dirigenziale, come risultano
individuati per ogni settore regionale nell'allegato 3 alla  presente
legge per farne parte integrante, vengono ricoperti mediante concorso
per titoli e valutazione attitudinale ai sensi  del  successivo  art.
29.
   2.  La giunta regionale, entro dieci giorni dall'entrata in vigore
della presente legge, delibera i contenuti e i requisiti dei  profili
professionali  della  2a qualifica dirigenziale di cui all'allegato 3
della presente legge.
   3.  A seguito del concorso di cui al successivo articolo la giunta
regionale, d'intesa con l'ufficio di presidenza del consiglio per  il
personale  da destinare al consiglio, contestualmente alla nomina dei
vincitori, provvedera' in base alle  esigenze  funzionali  dell'ente,
con    separati   provvedimenti   relativi   a   ciascun   vincitore,
all'assegnazione  degli  stessi  ai   posti   della   struttura,   ai
corrispondenti  profili  professionali  di  cui  all'allegato 3 della
presente legge, all'attribuzione degli  incarichi  di  direzione  dei
settori  ovvero  degli  incarichi  di  responsabilita' di studio e di
ricerca ed elaborazione previsti per ciascun settore.
   4.  Gli  incarichi suddetti sono assegnati per un periodo di tempo
determinato comunque non superiore a 5 anni secondo  quanto  previsto
dall'art.  21,  e  sue modificazioni, della legge regionale 16 agosto
1984, n. 40.
   5.  La  giunta regionale, entro sessanta giorni dalla scadenza del
termine indicato  al  precedente  comma,  delibera  la  conferma  del
provvedimento di assegnazione o la sua modifica.
   6.  L'assegnazione dei dirigenti agli incarichi di responsabile di
struttura organizzativa e di responsabile di  posizione  di  ricerca,
studio  ed  elaborazione,  e  la  eventuale  sua modificazione, viene
comunicata  agli  interessati  prima   dell'adozione   dei   relativi
provvedimenti da parte della giunta regionale.".