(Pubblicata nel 1 suppl. ord. al Bollettino ufficiale
          della regione Lombardia n. 31 dell'11 agosto 1987)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                              Finalita'
 
   1.  In  relazione alle calamita' naturali di carattere eccezionale
verificatesi  in  Lombardia  nel  mese  di  luglio  1987  la  Regione
interviene a favore delle famiglie delle vittime.
   2.  Il  consiglio  regionale  individua  i  criteri,  definisce  i
parametri  ed  i   requisiti   per   l'ottenimento   del   contributo
straordinario.
   3.  La  giunta  regionale,  sulla  base  di  quanto  stabilito dal
precedente  secondo  comma,  acquisite  le  domande  inoltrate  dagli
interessati, provvede, con propria deliberazione:
     a) all'individuazione dei destinatari;
     b) alla quantificazione del contributo concesso;
    c) all'erogazione agli aventi diritto.