(Pubblicata nel 1 suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 31 dell'11 agosto 1987) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Finalita' 1. In relazione alle calamita' naturali di carattere eccezionale verificatesi in Lombardia nel mese di luglio 1987 la Regione interviene a favore delle famiglie delle vittime. 2. Il consiglio regionale individua i criteri, definisce i parametri ed i requisiti per l'ottenimento del contributo straordinario. 3. La giunta regionale, sulla base di quanto stabilito dal precedente secondo comma, acquisite le domande inoltrate dagli interessati, provvede, con propria deliberazione: a) all'individuazione dei destinatari; b) alla quantificazione del contributo concesso; c) all'erogazione agli aventi diritto.