(Pubblicata nel 1 suppl. ord. al Bollettino ufficiale
         della regione Lombardia n. 36 del 9 settembre 1987)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
     Obiettivi del sistema di formazione del personale regionale
 
   1.  Al  fine  di  soddisfare  le  esigenze di professionalita' dei
dipendenti e contribuire alla crescita  di  efficacia  ed  efficienza
della  pubblica  amministrazione,  anche  ai  sensi e per gli effetti
della legge 29 marzo 1983,  n.  93,  concernente  "Legge  quadro  sul
pubblico  impiego",  gli  obiettivi della formazione devono risultare
coerenti:
    a)  allo  sviluppo di una piu' adeguata professionalita' di tutto
il personale delle varie qualifiche funzionali e delle diverse figure
professionali;
    b)  al  miglioramento  della  produttivita'  dei  servizi e degli
uffici regionali;
    c) alla crescita della managerialita' pubblica dei dirigenti;
    d)  allo  sviluppo  di  una  incisivita' dell'azione pubblica che
serva a creare una professionalita' piu' qualificante ed incentivante
in un quadro coordinato ed unitario.
   2.  Gli obiettivi dell'attivita' di formazione sono periodicamente
concordati con le organizzazioni sindacali in  sede  di  applicazione
degli accordi contrattuali e sono definiti in relazione ai bisogni di
formazione rilevati.
   3.  Essi  tengono  conto,  altresi',  delle  indicazioni del piano
regionale di  sviluppo  della  Regione  e  delle  direttive  generali
deliberate dal consiglio e dalla giunta regionale.
   4.  Per  assicurare  il coordinamento tra le iniziative rivolte al
personale regionale e  quelle  promosse  dagli  Enti  locali  per  il
proprio  personale,  la  Regione  -  specie  in relazione a leggi che
operano conferimento di  deleghe  -  concorre  con  gli  Enti  locali
stessi,  anche  tramite  le  loro  associazioni rappresentative, alla
definizione di indirizzi unitari per l'azione formativa.