(Pubblicata nel 1 suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 36 del 9 settembre 1987) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Obiettivi del sistema di formazione del personale regionale 1. Al fine di soddisfare le esigenze di professionalita' dei dipendenti e contribuire alla crescita di efficacia ed efficienza della pubblica amministrazione, anche ai sensi e per gli effetti della legge 29 marzo 1983, n. 93, concernente "Legge quadro sul pubblico impiego", gli obiettivi della formazione devono risultare coerenti: a) allo sviluppo di una piu' adeguata professionalita' di tutto il personale delle varie qualifiche funzionali e delle diverse figure professionali; b) al miglioramento della produttivita' dei servizi e degli uffici regionali; c) alla crescita della managerialita' pubblica dei dirigenti; d) allo sviluppo di una incisivita' dell'azione pubblica che serva a creare una professionalita' piu' qualificante ed incentivante in un quadro coordinato ed unitario. 2. Gli obiettivi dell'attivita' di formazione sono periodicamente concordati con le organizzazioni sindacali in sede di applicazione degli accordi contrattuali e sono definiti in relazione ai bisogni di formazione rilevati. 3. Essi tengono conto, altresi', delle indicazioni del piano regionale di sviluppo della Regione e delle direttive generali deliberate dal consiglio e dalla giunta regionale. 4. Per assicurare il coordinamento tra le iniziative rivolte al personale regionale e quelle promosse dagli Enti locali per il proprio personale, la Regione - specie in relazione a leggi che operano conferimento di deleghe - concorre con gli Enti locali stessi, anche tramite le loro associazioni rappresentative, alla definizione di indirizzi unitari per l'azione formativa.