(Pubblicata nel 2 Suppl. ord. al Bollettino ufficiale
         della regione Lombardia n. 36 del 9 settembre 1987)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                       Cancellazione di impegni
 
   1.  Le  assegnazioni  di  contributi,  anche  in  annualita', o di
finanziamenti a qualunque titolo, disposte dalla Regione a favore  di
soggetti  pubblici  o  privati  prima  del 31 dicembre 1983, e per le
quali  l'erogazione  non  abbia  avuto  luogo  a  causa  del  mancato
verificarsi  delle  condizioni  o  dei  presupposti  richiesti  dalle
disposizioni regionali  per  poter  provvedere  all'estinzione  delle
obbligazioni,   sono  revocate  di  diritto  ove,  entro  il  termine
perentorio di novanta giorni dall'entrata in  vigore  della  presente
legge, non sia documentato, a cura dei destinatari delle assegnazioni
medesime, il verificarsi delle condizioni o dei presupposti predetti.
   2.  I relativi impegni sono definitivamente cancellati, ai sensi e
nei modi previsti dall'art. 61 della legge regionale 31  marzo  1978,
n.  34,  concernente "Norme sulle procedure della programmazione, sul
bilancio  e  sulla  contabilita'  della  Regione",  come   modificato
dall'art.   27   della  legge  regionale  25  novembre  1986,  n.  55
concernente "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 31  marzo
1978, n. 34".
   3. Sono altresi' cancellati definitivamente gli impegni contabili,
comunque assunti, caduti  in  perenzione,  e  per  i  quali  non  sia
documentata  entro  il  termine perentorio di cui al precedente primo
comma, l'esistenza della corrispondente obbligazione a  carico  della
Regione.
   4.  Il  disposto  dei commi precedenti non si applica agli impegni
assunti su stanziamenti per spese vincolate nella destinazione  dalle
leggi statali o da norme della C.E.E. Per tali impegni, si applica il
procedimento  di  cui  al  quinto,  sesto,  settimo  e  ottavo  comma
dell'art.  50  della  legge  regionale  31  marzo  1978,  n. 34, come
modificato dal terzo comma dell'art.  23  della  legge  regionale  25
novembre 1986, n. 55.
   5.  Quanto  disposto  dai  precedenti  primo  e terzo comma non si
applica  ove,  entro  sessanta  giorni  dalla  scadenza  del  termine
perentorio  di  novanta  giorni  di cui al precedente primo comma, la
giunta regionale, con propria deliberazione, confermi  l'assegnazione
precedentemente  disposta,  avendo  verificato  che,  in relazione ad
essa, il destinatario abbia assunto obbligazioni a favore  di  terzi,
giuridicamente  perfezionate,  ovvero  che manchino adempimenti posti
esclusivamente a carico dell'amministrazione regionale.