(Pubblicata nel 2 Suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 36 del 9 settembre 1987) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Cancellazione di impegni 1. Le assegnazioni di contributi, anche in annualita', o di finanziamenti a qualunque titolo, disposte dalla Regione a favore di soggetti pubblici o privati prima del 31 dicembre 1983, e per le quali l'erogazione non abbia avuto luogo a causa del mancato verificarsi delle condizioni o dei presupposti richiesti dalle disposizioni regionali per poter provvedere all'estinzione delle obbligazioni, sono revocate di diritto ove, entro il termine perentorio di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, non sia documentato, a cura dei destinatari delle assegnazioni medesime, il verificarsi delle condizioni o dei presupposti predetti. 2. I relativi impegni sono definitivamente cancellati, ai sensi e nei modi previsti dall'art. 61 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34, concernente "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilita' della Regione", come modificato dall'art. 27 della legge regionale 25 novembre 1986, n. 55 concernente "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 31 marzo 1978, n. 34". 3. Sono altresi' cancellati definitivamente gli impegni contabili, comunque assunti, caduti in perenzione, e per i quali non sia documentata entro il termine perentorio di cui al precedente primo comma, l'esistenza della corrispondente obbligazione a carico della Regione. 4. Il disposto dei commi precedenti non si applica agli impegni assunti su stanziamenti per spese vincolate nella destinazione dalle leggi statali o da norme della C.E.E. Per tali impegni, si applica il procedimento di cui al quinto, sesto, settimo e ottavo comma dell'art. 50 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34, come modificato dal terzo comma dell'art. 23 della legge regionale 25 novembre 1986, n. 55. 5. Quanto disposto dai precedenti primo e terzo comma non si applica ove, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine perentorio di novanta giorni di cui al precedente primo comma, la giunta regionale, con propria deliberazione, confermi l'assegnazione precedentemente disposta, avendo verificato che, in relazione ad essa, il destinatario abbia assunto obbligazioni a favore di terzi, giuridicamente perfezionate, ovvero che manchino adempimenti posti esclusivamente a carico dell'amministrazione regionale.