(Pubblicata nel 2 Suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 36 del 9 settembre 1987) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. La voce n. 16 del titolo 2 della tariffa allegata alla legge regionale 10 marzo 1980, n. 25 concernente "Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali" e successive modificazioni ed integrazioni, anche a seguito dell'aumento del 20% che viene disposto con la presente legge per l'anno 1987, e' cosi' sostituita: Tassa di Tassa rilascio annuale --- --- 1 Riserve di caccia private 271.500 Riserve di caccia private, per ettaro 1.950 1.950 2 Riserve alpine o sociali 54.500 Riserve alpine o sociali, per ettaro 195 195 3 Azienda faunistica privata 271.500 Azienda faunistica privata, per ettaro 1.950 1.950 4 Centro privato di produzione di selvaggina 271.500 271.500 2. Alle note A) e B) in calce alla predetta voce n. 16, e' aggiunta la seguente nota C): " C) Le estensioni territoriali si intendono arrotondate in eccesso all'ettaro superiore".