(Pubblicata nel 2 Suppl. ord. al Bollettino ufficiale
         della regione Lombardia n. 36 del 9 settembre 1987)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  La  voce  n. 16 del titolo 2 della tariffa allegata alla legge
regionale 10 marzo 1980, n. 25 concernente  "Disciplina  delle  tasse
sulle   concessioni   regionali"   e   successive   modificazioni  ed
integrazioni, anche a seguito dell'aumento del 20% che viene disposto
con la presente legge per l'anno 1987, e' cosi' sostituita:
 
                                        Tassa di           Tassa
                                        rilascio           annuale
                                           ---               ---
1  Riserve di caccia private            271.500
   Riserve di caccia private, per ettaro  1.950            1.950
2  Riserve alpine o sociali              54.500
   Riserve alpine o sociali, per ettaro     195              195
3  Azienda faunistica privata           271.500
   Azienda faunistica privata, per ettaro 1.950            1.950
4  Centro privato di produzione di
   selvaggina                           271.500          271.500
   2.  Alle  note  A)  e  B)  in  calce  alla predetta voce n. 16, e'
aggiunta la seguente nota C):
   "  C)  Le  estensioni  territoriali  si  intendono  arrotondate in
eccesso all'ettaro superiore".