(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 30
                         del 29 luglio 1987)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                              Finalita'
 
  1.  La  regione  Liguria,  al  fine  di  promuovere lo sviluppo dei
traffici commerciali, nell'ambito delle competenze ad essa  spettanti
ai  sensi  dell'art.  2,  primo  comma,  lettera  g)  del decreto del
Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972 n. 8 e degli articoli  87
e  88  del  decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n.
616, con la presente legge disciplina la procedura per la redazione e
approvazione  del  programma  di  opere portuali nonche' dei progetti
delle singole opere e degli altri interventi nei bacini  portuali  di
Oneglia e Porto Maurizio.