(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 30 del 29 luglio 1987) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Finalita' 1. La regione Liguria, al fine di promuovere lo sviluppo dei traffici commerciali, nell'ambito delle competenze ad essa spettanti ai sensi dell'art. 2, primo comma, lettera g) del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972 n. 8 e degli articoli 87 e 88 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616, con la presente legge disciplina la procedura per la redazione e approvazione del programma di opere portuali nonche' dei progetti delle singole opere e degli altri interventi nei bacini portuali di Oneglia e Porto Maurizio.